ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 6 del 17/04/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIVIANI LORENZO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/04/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2018
RIXI EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2018
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2018
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 16/04/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00060
presentato da
VIVIANI Lorenzo
testo di
Martedì 17 aprile 2018, seduta n. 6

   VIVIANI, ALESSANDRO PAGANO, RIXI, FOSCOLO e DI MURO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005 dispone che i pescherecci di «lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri» hanno l'obbligo di dotarsi di un «sistema di identificazione automatica» (Ais), con il quale vengono trasmessi i dati identificativi dell'imbarcazione attraverso un sistema VHF, allo scopo di permettere ad ogni unità in navigazione di visualizzare in tempo reale i dati identificativi del traffico navale e alle autorità marittime di monitorare i movimenti delle navi medesime;

   il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 recano disposizioni dettagliate in merito alle modalità di gestione e controllo della flotta comunitaria e delle navi dei Paesi terzi che operano in acque comunitarie attraverso gli impianti di localizzazione satellitare (blue-box) al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque;

   allo stato attuale le unità da pesca sono dotate, contemporaneamente, sia della blue-box che del sistema Ais;

   il regolamento n. 404/2011 prevede espressamente che nessuna unità da pesca possa lasciare il porto con l'apparato blue-box non funzionante, salvo che, in deroga a questo principio, non sia stato espressamente autorizzato con formale provvedimento dell'autorità competente ai fini della sua riparazione o sostituzione;

   le procedure che l'armatore deve seguire in caso di guasto o anomalia di funzionamento, solitamente, sono complesse e, soprattutto, hanno la durata di diversi giorni. Questo comporta che l'imbarcazione è costretta a rimanere in porto fino alla risoluzione del problema con evidenti danni in termini di perdite di giornate di pesca e costi, a carico dell'armatore, per la riparazione del danno o la sostituzione dell'apparato malfunzionante. In questi casi il fermo in porto dell'imbarcazione avviene nonostante il sistema sia Ais perfettamente funzionante e la capitaneria sia perfettamente in grado di localizzare la posizione del peschereccio anche al fine di evitare eventuali infrazioni;

   la blue box, di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è concessa in comodato d'uso gratuito agli armatori, ma l'eventuale sostituzione o gli interventi di manutenzione sono a completo carico dell'armatore stesso;

   entro la data del 14 dicembre 2019 le blue box, anche se funzionanti, devono comunque essere sostituite, sempre con costi a carico dell'armatore, con i nuovi A.c.s.;

   il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) può contribuire al miglioramento e alla modernizzazione del controllo della pesca, in considerazione anche del fatto che le tecniche e le attrezzature sono cambiate e si sono evolute. In particolare, le tecnologie di localizzazione a distanza a basso costo, quale l'Ais, agevolano il monitoraggio da parte delle capitanerie, in quanto trasmettono in tempo reale –:

   se non ravvisino la necessità, stante il termine ultimo del 14 dicembre 2019 per la sostituzione della blue-box, di assumere iniziative per prevedere in favore degli imprenditori ittici armatori un rimborso, totale o parziale, per gli oneri sostenuti derivanti da tale sostituzione, anche tramite la creazione di uno specifico capitolo nell'ambito della ripartizione dei fondi provenienti dal Feamp;

   se intendano, per quanto di competenza, assumere iniziative per definire delle linee guida per le capitanerie di porto, valide su tutto il territorio nazionale, che prevedano una semplificazione ed una accelerazione delle procedure di autorizzazione alla deroga per il fermo delle imbarcazioni, in caso di malfunzionamento della blue-box, così da poter permettere alle stesse, nel frattempo, di effettuare ugualmente la giornata di pesca, in quanto ogni giorno mancato causa notevoli danni economici ai pescatori in termini di perdita del pescato, danni che si vanno ad aggiungere ai costi per la riparazione/sostituzione dell'apparato.
(4-00060)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa di trasporto

flottiglia peschereccia

trasportatore