ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 3 del 03/04/2018
Firmatari
Primo firmatario: PAITA RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/04/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/04/2018
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00012
presentato da
PAITA Raffaella
testo di
Martedì 3 aprile 2018, seduta n. 3

   PAITA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2016 concernente «Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato» prevede che l'interruzione di acqua debba tenere conto di molteplici fattori di varia natura compresa l'effettiva garanzia di assicurare comunque il servizio;

   il citato provvedimento nell'affrontare il rapporto tra morosità e fornitura precisa che non sono disattivabili le forniture degli utenti domestici residenti che versano in condizioni di particolare disagio economico e sociale;

   nell'ambito di queste disposizioni deve essere garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri giornalieri;

   si registrano però non poche difficoltà sul piano concreto nella applicazione delle riportate disposizioni normative, tant'è che continuano a verificarsi distacchi e contenziosi che penalizzano all'interno dei condomini gli utenti in regola con i pagamenti;

   uno dei punti di maggiore criticità riguarda l'accertamento della effettiva condizione di disagio del soggetto moroso;

   si rende pertanto necessario affrontare suddette criticità per una più puntuale applicazione della normativa che ha introdotto princìpi di civiltà, considerato il valore sociale del bene acqua, a tutela dei cittadini –:

   quali iniziative in considerazione di quanto esposto in premessa, intenda assumere il Governo, d'intesa con le regioni e i soggetti gestori, al fine di assicurare la continuità del servizio idrico per i cittadini nel pieno rispetto delle nuove normative introdotte nell'ordinamento a tutela di chi è in regola con i pagamenti e anche di chi, purtroppo, versa in condizione di effettivo disagio.
(4-00012)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato B della seduta n. 220
4-00012
presentata da
PAITA Raffaella

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, preme evidenziare che questo Ministero, in attuazione dell'articolo 61 della legge n. 221 del 2015, ha elaborato le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 recante «Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato», con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti in materia, comprese le Regioni, come emerge dal richiamo fatto nel preambolo dello stesso provvedimento all'intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del 21 luglio 2016, n. 95/CU.
  Tale provvedimento è da considerarsi a tutti gli effetti quale atto di indirizzo finalizzato ad indicare i criteri e i principi sulla base dei quali l'AEEGSI (ora ARERA) dovrà determinare le direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato al fine di permettere la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio economico finanziario e la fruibilità del servizio idrico, ovvero l'accesso a un quantitativo minimo di acqua a persona, senza trascurare la tutela della risorsa idrica, agli utenti domestici residenti che versino in documentato stato di disagio economico sociale e a quelle utenze pubbliche non disalimentabili.
  Sono inoltre previste misure di tutela per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle che presentano uno stato di disagio economico sociale, le quali possono essere disalimentate soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume di acqua consumata ricadente nello scaglione di consumo a tariffa agevolata come determinata dall'ARERA.
  La disalimentazione può essere effettuata soltanto successivamente alla messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito. È inoltre prevista, a tutela di tutti gli utenti e dell'equilibrio economico finanziario, la definizione da parte dell'ARERA, degli obblighi di comunicazione da parte del gestore all'utente prima della sospensione del servizio, delle forme di rateizzazione per fatture di importi rilevanti, delle modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione e delle modalità di reintegro del deposito cauzionale escusso dal gestore.
  Il predetto decreto sulla morosità va letto in combinato disposto con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato».
  Tale decreto si pone l'obiettivo di sostenere le utenze domestiche residenti disagiate attraverso idonei strumenti tariffari – come il bonus idrico – che consentano l'accessibilità ad un quantitativo minimo di acqua, fissato in 50 litri abitante giorno (10 litri in più rispetto a quanto indicato dall'OMS) per tutti gli utenti domestici residenti di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell'indicatore ISEE, ritenuto il criterio più idoneo per la misurazione della situazione economica che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o a servizi di pubblica utilità.
  Il quadro normativo si completa con i provvedimenti regolatori che l'ARERA ha adottato, o sta adottando, in attuazione della disciplina così normata.
  Compete infatti all'AREA provvedere a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale, ovvero i limiti di riferimento in coerenza con gli altri settori regolati (gas ed energia), che consentono all'utente di accedere al bonus sociale idrico, nonché le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione dello stesso bonus.
  Con delibera 4 novembre 2016 n. 638/2016/R/idr, ARERA ha avviato la procedura di consultazione volta ad acquisire il contributo di tutti gli
stakeholders del settore e con successivo provvedimento n. 603/2017/R/IDR del 4 agosto 2017 si sono illustrati i presupposti dell'intervento regolatorio relativamente alla definizione di misure necessarie al contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle procedure di costituzione in mora e alle tempistiche e modalità con cui è possibile pervenire alla sospensione della fornitura nei confronti delle utenze morose disalimentabili.
  Con la successiva delibera n. 897/2017/R/IDR emanata in data 21 dicembre 2017, sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, statuendo il primo gennaio 2018 per l'avvio operativo del bonus.
  Nello specifico, l'ARERA ha riferito che con questo provvedimento è stato approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), che prevede che gli aventi diritto all'agevolazione siano gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
  Per quanto riguarda l'ammissione al bonus, il provvedimento stabilisce che:

   siano i comuni, attraverso SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), ad effettuare le verifiche necessarie per l'ammissione dell'utente interessato in luogo del gestore, in capo al quale restano le sole verifiche contrattuali;
   siano disposti successivi approfondimenti anche attraverso il ricorso a gruppi tecnici con i gestori e le loro associazioni rappresentative e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di individuare le modalità più efficienti di utilizzo di SGAte anche nella fase di trasmissione della comunicazione di ammissione al gestore nonché per gli aspetti correlati relativi alle modalità di determinazione della decorrenza, dei rinnovi e delle variazioni della numerosità familiare e dell'indirizzo di residenza che avvengono in corso di agevolazione;
   la richiesta sia presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas utilizzando la medesima modulistica, opportunamente integrata.

  Con la delibera 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr, la stessa ARERA riferisce di aver definito le modalità applicative del bonus sociale idrico, prevedendo, tra le altre cose, che:

   la trasmissione delle istanze ammesse dai comuni (o CAF autorizzati) ai gestori avvenga utilizzando SGAte;
   le domande di rinnovo siano presentate con le stesse tempistiche e modalità delle domande di rinnovo del bonus elettrico e gas;
   la variazione della numerosità familiare sia gestita da SGAte al momento della richiesta di rinnovo, fatta salva la facoltà dell'utente di comunicare al proprio gestore la variazione del nucleo familiare in qualsiasi momento del periodo di agevolazione in corso, mediante autocertificazione, attestando anche la permanenza delle condizioni di disagio economico sociale stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016;
   l'avente diritto all'erogazione del bonus sia informato, con apposita comunicazione, della possibilità di ottenere comunque l'agevolazione, presentando al proprio gestore la comunicazione, rilasciata da SGAte, che certifichi la presenza dei requisiti di ammissibilità alla compensazione nonché il periodo di durata della medesima.

  L'attuazione della disciplina, in base ai criteri così stabiliti, compete ai gestori e agli enti di Governo dell'ambito e consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   tutelare e garantire l'accesso alla fornitura di acqua agli utenti e ai nuclei familiari che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico sociale, garantendo la quantità essenziale di acqua pari a 50 litri/abitante/giorno necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura agli utenti domestici residenti;
   salvaguardare determinate categorie di utenti non disalimentabili qualora il servizio sia necessario per garantite l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone e nei casi in cui possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
   sia bilanciato l'interesse degli utenti del servizio in regola con i pagamenti, minimizzando gli oneri posti in capo ai medesimi con l'interesse alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni.

  ARERA inoltre informa che nel febbraio 2018, ha deliberato il documento per la consultazione 80/2018, recante Procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato — Orientamenti finali, con il quale ha illustrato le proprie proposte in merito alle procedure per la sospensione della fornitura e l'eventuale disalimentazione delle utenze morose, nonché le misure poste a tutela dell'utente finale nei casi di sospensione e disattivazione della fornitura. Contestualmente l'Autorità ha posto in consultazione anche lo schema di provvedimento finale che costituirà il testo integrato per la regolazione della morosità nel sistema idrico integrato.
  Il documento in esame definisce le categorie di utenti non disalimentabili, le tempistiche e le modalità per la costituzione in mora (con relative modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora), le tempistiche e le procedure per la disattivazione, la sospensione, la limitazione e la riattivazione della fornitura sospesa per morosità, le previsioni volte a rafforzare le misure di tutela a favore dell'utente finale, in particolare, degli utenti domestici residenti e degli utenti in condizioni di disagio economico sociale o di disagio fisico, gli indennizzi che il gestore è tenuto a corrispondere a fronte di determinate casistiche.
  Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che, nell'ambito del quadro normativo citato, siano state poste in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la continuità del servizio idrico, garantendo la fornitura a carattere sociale agli utenti non disalimentabili o che si trovano in condizioni disagiate e tutelando contemporaneamente gli utenti in regola con i pagamenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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