ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/08/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02457
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Giovedì 5 agosto 2021, seduta n. 555

   ASCARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   l'Organizzazione sindacale Usb, con richiesta di intervento del 14 aprile 2021, ha portato alla conoscenza di diverse autorità istituzionali l'asserita anomala situazione contrattuale in cui verserebbero i lavoratori dell'azienda Seta S.p.a. che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza;

   la società, sin dalla sua nascita, non avrebbe mai armonizzato i contratti di secondo livello in essere presso le tre precedenti aziende mantenendo così una gestione differenziata di normativa e salario tra i dipendenti impegnati nei tre bacini. Ciò ha comportato, e comporta tutt'ora, una discriminazione economico-normativa tra i dipendenti della stessa azienda a seconda di quale territorio siano assegnati;

   è stato siglato un quarto accordo per i lavoratori assunti dopo il 2012, a cui si applica esclusivamente il solo Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri, e solo alcune indennità erogate ai lavoratori provenienti dalle ex società assorbite in Seta S.p.a. Secondo i firmatari, quest'ultimo accordo che doveva essere temporaneo per i lavoratori che si apprestavano ad entrare in azienda, è invece diventato consolidato, rappresentando il contratto applicato alla generalità dei lavoratori neo assunti nei tre territori gestiti da Seta S.p.a.;

   nei diversi territori si assisterebbe a diverse «rimodulazioni» del contratto di assunzione post 2012, che di fatto avrebbe generato un'ulteriore diversificazione contrattuale tra i dipendenti a seconda di dove vengono assunti (Modena, Reggio Emilia, Piacenza);

   di fatto, ci si trova a dover gestire, al posto di un unico contratto «armonizzato», ben sei contratti diversi all'interno della stessa azienda;

   lo stato delle cose, così come sopra esposto, genererebbe disparità macroscopiche di applicazione di istituti contrattuali tra i tre bacini e tra gli stessi lavoratori occupati nello stesso bacino, nonché un continuo turn over di lavoratori, incompatibile con il giusto valore da dare alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita privata e familiare;

   siffatta situazione comporta delle evidenti discriminazioni contrattuali tra lavoratori di pari grado e anzianità aziendale con conseguente mancanza di fiducia dei lavoratori verso l'azienda. Questi ultimi operano spesso su nastri di lavoro fino a 14 ore non omogenei sui tre bacini, con diverso grado di fruizione degli istituti economico-normativi frammentati, disaggregati, e non uniformemente concessi tra i tre bacini;

   sempre nel documento del sindacato si legge che l'azienda Seta S.p.a. non avrebbe gestito in modo trasparente e corretto alcuni istituti contrattuali, quali gli straordinari occulti non pagati; congedi parentali non pagati e turni di allattamento non corretti;

   per queste ragioni si sono susseguiti molteplici scioperi per sollevare le problematiche sopra esposte ma invano, visto che tuttora le stesse persistono irrisolte;

   quanto sopra esposto contrasterebbe, pertanto, con quanto disposto dalla normativa vigente e con i princìpi previsti dal nostro ordinamento giuridico, vigendo il divieto di discriminazione in generale nelle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al divieto di discriminazione retributiva e in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006), e con quanto stabilito dagli articoli 2087 del codice civile e articolo 32 della Costituzione per cui il datore di lavoro ha il dovere di assicurare al lavoratore condizioni lavoro adeguate atte a preservare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro quali beni di rilevanza costituzionale –:

   se i Ministri interrogati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, siano a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di propria competenza ritengano opportuno adottare (anche attraverso la convocazione di un tavolo con le parti aziendali e sindacali interessate) per addivenire al più presto ad una soluzione affinché venga applicato e osservato presso l'azienda citata in premessa il principio di parità di trattamento economico-normativo tra i diversi lavoratori, nonché, in generale, affinché vengano osservati livelli di maggior tutela dei diritti per il personale del trasporto pubblico locale gestito dall'Azienda interessata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e con i princìpi previsti dall'ordinamento giuridico in materia.
(3-02457)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la discriminazione

durata del lavoro

contratto