ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 541 del 15/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 14/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/07/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02405
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Giovedì 15 luglio 2021, seduta n. 541

   VALLASCAS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020 riconosce ai comuni fino ai 5.000 abitanti un fondo da impiegare «per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19»;

   le azioni di sostegno economico possono riguardare sia l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sia iniziative volte alla ristrutturazione, all'ammodernamento e all'innovazione;

   sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 sono state pubblicate le risposte dell'Agenzia della coesione alle domande frequenti (Faq – aggiornamento marzo 2021) poste in merito ai requisiti per l'accesso alle provvidenze;

   tra le risposte, viene anche chiarito che, al fine della concessione del contributo, deve essere applicata la disciplina in tema di Durc, nello specifico si afferma che «Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif., in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.»;

   risulterebbe che la prassi seguita dalle amministrazioni comunali, in caso di posizione contributiva non regolare, sarebbe quella di sospendere temporaneamente l'erogazione del contributo e, nel caso la posizione non venisse sanata, di procedere d'ufficio ad esercitare un intervento sostituivo all'Inps versando il contributo spettante direttamente all'ente previdenziale;

   considerate le dimensioni e la portata della crisi economica generata dalla pandemia, le provvidenze di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri interessano una molteplicità di aziende del Paese, con particolare riguardo alle piccole realtà comunali che rischiano di essere ulteriormente penalizzate perché escluse da misure di sostegno studiate espressamente per loro;

   è il caso di osservare che le cifre erogate in base al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono modeste e del tutto insufficienti a rifondere le attività produttive del rilevante danno economico subito a seguito della pandemia, ma soprattutto appare una contraddizione richiedere la regolarità contributiva ad aziende che, proprio perché sono in sofferenza economica, non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi;

   sarebbe opportuno, nell'ottica di un coerente ed effettivo sostegno alle imprese (anche sul modello di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e liberi professionisti) sospendere, limitatamente al periodo dell'emergenza COVID-19, il vincolo della regolarità contributiva al fine dell'ottenimento di ristori, contributi, sussidi e altro, a condizione che le imprese beneficiarie abbiano un numero di addetti inferiore a 10 e siano in grado di produrre il Documento unico di regolarità contributiva per il periodo antecedente –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di natura normativa, al fine di promuovere una riformulazione dei criteri per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi e, in particolare, per sospendere, per il periodo dell'emergenza Covid-19 e limitatamente alle imprese con meno di 10 addetti, la richiesta del Documento unico di regolarità contributiva, quale requisito per l'ottenimento delle citate provvidenze, a condizione che i soggetti beneficiari siano in regola relativamente al periodo antecedente la dichiarazione dello stato di emergenza.
(3-02405)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sostegno economico

politica di sostegno

conseguenza economica