ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 502 del 06/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO DELLA CULTURA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 06/05/2021
Stato iter:
21/09/2021
Fasi iter:

RITIRATO IL 21/09/2021

CONCLUSO IL 21/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02249
presentato da
CAON Roberto
testo di
Giovedì 6 maggio 2021, seduta n. 502

   CAON. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tali modifiche, contenute all'articolo 10, investono tutti i settori dell'attività edilizia e, in particolare, la definizione di ristrutturazione edilizia, concetto determinante per la possibilità di usufruire di ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento, ammessi solo in caso di ristrutturazione;

   il decreto-legge semplificazioni ha incluso nel concetto di ristrutturazione edilizia la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, ovvero quelli riferiti alla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che, del resto, non hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria proprio in quanto dotati di vincolo proprio;

   pur essendo chiaro l'intento del legislatore, tuttavia, il generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 potrebbe comportare che, al fine di classificare l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela diretta o addirittura esteticamente incompatibili con il paesaggio;

   la normativa citata non distingue, infatti, tra immobili vincolati per un particolare pregio storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate. La diversità tra le due fattispecie risulta tuttavia evidente: un immobile può essere inserito in un'area paesaggistica vincolata, ma essere privo di alcun pregio, mentre possono esistere beni di pregio che siano anche inseriti in aree vincolate;

   si evidenzia, comunque, che ogni intervento relativo a immobili situati in area vincolata deve comunque essere approvato dal competente ente di tutela paesaggistica;

   risulta chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di tutelare la fedele ricostruzione di immobili che abbiano un pregio storico, artistico e architettonico e non certo di imporre la fedele ricostruzione di edifici privi di vincolo proprio e che non hanno alcun obbligo normativo di rispettare la fedele ricostruzione;

   la normativa non vieta, infatti, che un intervento di demolizione e ricostruzione di immobile privo di pregio ma inserito in area vincolata venga realizzato senza rispettare la fedele ricostruzione. La previsione del decreto-legge semplificazioni esclude, infatti, solamente la possibilità di qualificare tale intervento come ristrutturazione e dunque di accedere ai bonus. Non può, dunque, certo ritenersi che la limitazione sia giustificata da ragioni legate alla tutela paesaggistica, posto che l'intervento che modifichi completamente l'immobile privo di vincolo, ma situato in area vincolata potrebbe comunque realizzarsi, a differenza degli immobili con vincolo proprio che non hanno questa possibilità;

   ove non venisse chiarita in questo senso la normativa, tuttavia, la sua applicazione letterale risulterebbe in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza, posto che un immobile privo di valore intrinseco dovrebbe essere ricostruito fedelmente per poter ottenere i bonus fiscali, mentre, in aree non vincolate, rimarrebbe ferma la libertà di demolire e ricostruire modificando completamente l'edificio preesistente. Il risultato si porrebbe, inoltre, in contrasto con lo spirito della legge, che intende incentivare la riqualificazione urbana e la riqualificazione energetica degli edifici. In caso di immobili privi di vincolo ma inseriti in zone vincolate, infatti, l'imposizione della fedele ricostruzione per poter accedere ai benefìci fiscali potrebbe facilmente dissuadere il privato dal realizzare l'intervento;

   peraltro, con circolare di dicembre 2020 dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e per la pubblica amministrazione, nel chiarire alcuni aspetti del decreto semplificazioni, è stato utilizzato esclusivamente il termine «edifici» e non «immobili » vincolati, con ciò evidentemente confermando l'interpretazione fin qui esposta –:

   se non si ritenga necessario adottare iniziative per specificare che il richiamo operato dal decreto-legge semplificazioni agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia riferibile esclusivamente agli immobili culturali di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, lettere a) e d) e, comma 4, lettere f) ed l) del decreto legislativo n. 42 del 2004, e in ogni caso solo agli edifici oggetto di tutela diretta per il loro intrinseco valore culturale, storico, architettonico.
(3-02249)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile

infrastruttura dei trasporti

protezione del paesaggio