ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 468 del 12/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02104
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Venerdì 12 marzo 2021, seduta n. 468

   GIACOMETTO e PENTANGELO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche i contribuenti si possono avvalere dei servizi dell'Agenzia delle entrate in modo gratuito, o affidarsi ai servizi resi da soggetti terzi accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

   il cosiddetto «decreto ristori quater», decreto n. 137 del 2020, ha modificato il calendario delle scadenze per l'invio della dichiarazione dei redditi, prorogando al 10 dicembre 2020 tale termine per il periodo d'imposta 2019;

   il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche dell'anno 2019, anno da cui è scattato l'obbligo generalizzato, deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse nel 2019, l'obbligo di conservazione deve essere adempiuto entro il 10 marzo 2021;

   la conservazione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente seguendo le regole dettate dal combinato disposto tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 ed il decreto ministeriale 17 giugno 2014, finalizzati a garantire le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità dei documenti depositati;

   il servizio, messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la conservazione, si attiva automaticamente dal giorno successivo all'adesione da parte del contribuente. Tuttavia non tutti i contribuenti hanno aderito al servizio il 1° gennaio 2019;

   ne consegue che le fatture transitate tramite il sistema di interscambio (Sdi), prima della data di adesione al servizio, dovranno essere portate in conservazione mediante un complesso upload manuale, volto a conservare il documento informatico in modo tale che mantenga inalterato nel tempo il proprio valore giuridico-legale;

   tale incombenza ricade sugli operatori del settore peraltro già oberati da molteplici adempimenti derivanti dalla copiosa legiferazione d'urgenza, varata dal Governo nel tentativo di affrontare le gravi problematiche derivanti dalla pandemia; il sistema, inoltre, impone limiti agli invii giornalieri e al numero di documenti che possono essere caricati per singolo invio;

   la mancata conservazione delle fatture elettroniche del 2019 nei termini stabiliti dalla legge comporta sanzioni da mille a 8 mila euro;

   si tratta di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria, che vanno scaricati da un'area, quella del servizio di consultazione, e inseriti in un'altra, riservata alla conservazione. Non è irricevibile l'opzione che tale attività sia svolta dall'Agenzia delle entrate stessa, che potrebbe provvedervi in forme semplificate e automatizzate, trattandosi di scambio di dati tra due banche dati da essa gestite –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per prorogare il termine del 10 marzo 2021, al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare al disposto di legge, allineando la scadenza a quella per il servizio di consultazione delle fatture, recentemente spostata al 30 giugno;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'incombenza relativa al caricamento nel cassetto fiscale di ciascun contribuente delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno d'imposta 2019 precedentemente all'adesione al servizio da parte del contribuente, sia assunta direttamente dall'Agenzia delle entrate.
(3-02104)