ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01908

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/11/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/11/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/11/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01908
presentato da
MONTARULI Augusta
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   MONTARULI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute»;

   è stato specificato che tra i motivi di lavoro che legittimano gli spostamenti rientra l'attività professionale degli psicologi e che le prestazioni psicologiche sono «motivi di salute» sufficienti a giustificare gli spostamenti dei clienti del professionista psicologo. L'articolo 12, comma 2, del medesimo provvedimento dispone che: «Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto»;

   la riabilitazione equestre per le persone diversamente abili è di fondamentale importanza, allo stesso modo delle visite psicologiche;

   il cavallo, proprio come il medico o lo psicologo, è necessario in caso di soggetti che soffrono di disturbi neuro-motori e psichiatrici, ma anche per correggere la postura, sia nei bambini che negli adulti. Il cavallo, in certi scenari, affianca fisioterapisti, medici esperti in riabilitazione, psicologi e neuropsichiatri per fornire aiuto a pazienti di ogni età e con varie problematiche, dalle più semplici sino a condizioni di disabilità fisiche anche gravi. I risultati ottenuti negli anni sono sorprendentemente significativi su alcune forme di autismo e sugli esiti delle paralisi cerebrali infantili e le più recenti ricerche scientifiche ne stanno dimostrando i benefici e gli effetti positivi anche su altre patologie di tipo neurologico e neuro-psichiatrico;

   il cavallo, in questi contesti, viene considerato un co-terapeuta, un mezzo per il raggiungimento di un obiettivo importante per la crescita e lo sviluppo di persone affette dalle più disparate forme di disabilità;

   la chiusura dei maneggi, in quanto centri ippici sportivi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, interrompe nuovamente un percorso abilitativo iniziato a fatica, e ciò significa perdere quei piccoli grandi obiettivi raggiunti con tanto lavoro e dedizione –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative per garantire, anche attraverso un chiarimento della norma, i percorsi di ippoterapia, consentendo l'apertura dei maneggi per fini terapeutici.
(3-01908)