ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01880

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 425 del 10/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/11/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01880
presentato da
MONTARULI Augusta
testo di
Martedì 10 novembre 2020, seduta n. 425

   MONTARULI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ha costretto i competenti organi ad assumere importanti decisioni che hanno avuto impatto sul mondo del lavoro, sia del settore pubblico che del settore privato;

   in data 2 marzo 2020 il Governo ha emanato il decreto-legge n. 9, volto ad adottare «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» il quale, all'articolo 19, rubricato «Misure urgenti in materia di pubblico impiego», disponeva che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero» per cui, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche costretti ad assentarsi dal lavoro a causa di malattia conclamata da Covid-19 ovvero a causa di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, veniva riconosciuta la mutua senza alcuna decurtazione stipendiale;

   il Parlamento, tuttavia, non ha proceduto alla conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 – che è stato abrogato – ma la disposizione sopra citata è comunque stata inclusa nel decreto-legge n. 18 del 2020 – rubricato «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e subito ribattezzato come decreto «Cura Italia» – in seguito convertito dalla legge n. 27 del 2020, approvata il 24 aprile 2020;

   proprio l'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede quanto sopra riportato, e modifica altresì l'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 (legge Brunetta) disponendo che essendo i casi di malattia conclamata da Covid-19, di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparati al ricovero ospedaliero, ad essi non viene applicata la decurtazione stipendiale per i primi dieci giorni di mutua;

   tuttavia, in una nota pubblicata dall'Inps in merito al riconoscimento della malattia in caso di quarantena per Covid-19, emergono dei paletti a quanto previsto dal decreto-legge «Cura Italia», dove invece non era previsto alcun limite all'indennità per i lavoratori costretti all'isolamento domiciliare. Dalla nota Inps emerge un principio secondo il quale l'isolamento domiciliare non è automaticamente equiparato alla malattia: il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica, mentre nei casi di ordinanze o provvedimenti emessi da autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (che prevede appunto l'equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia), in quanto si rende necessario un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (Asl, medico di medicina generale, ospedale);

   tale logica, ad avviso dell'interrogante, contrasta con il buon senso e penalizza economicamente il lavoratore diligente che, essendo venuto a contatto con soggetto Covid positivo, si assenta dal lavoro per isolamento fiduciario. Si aggiunga, inoltre, che in molti casi è proprio l'autorità amministrativa (esempio comuni o regioni) a decretare la quarantena ed imporre al lavoratore di procedere all'isolamento, ma anche in questi casi l'Inps ritiene che il lavoratore non possa accedere alla tutela della malattia, in quanto solo gli operatori di sanità pubblica sono titolati ad imporre la quarantena –:

   quali urgentissime iniziative il Governo intenda adottare per salvaguardare e garantire la piena indennità economica ai lavoratori costretti all'isolamento fiduciario, seppur in assenza di provvedimento da parte degli operatori di sanità pubblica.
(3-01880)