ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 418 del 29/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: PORCHIETTO CLAUDIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2020
BALDINI MARIA TERESA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2020
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2020
DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01850
presentato da
PORCHIETTO Claudia
testo di
Giovedì 29 ottobre 2020, seduta n. 418

   PORCHIETTO, POLIDORI, SQUERI, BALDINI, BARELLI e DELLA FRERA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 95 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto «Rilancio») prevedeva l'erogazione di contributi alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro in attuazione del protocollo per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, a fronte dell'acquisto di strumenti di protezione individuale, apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e dispositivi elettronici per il distanziamento. Alla misura erano destinati 403 milioni di euro per il 2020;

   per attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'Inail avrebbe dovuto provvedere a trasferire ad Invitalia s.p.a. le risorse per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto;

   l'articolo 31, comma 4-quater, del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto») ha soppresso il citato articolo 95 destinando le risorse al rifinanziamento del credito d'imposta per la sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del medesimo decreto-legge;

   le imprese italiane, a fronte dei costi operativi crescenti per l'esercizio dell'attività in sicurezza, hanno accolto con apprezzamento le misure previste dal decreto-legge «Rilancio», sia con riferimento al fondo perduto ex articolo 95, che al credito d'imposta del 60 per cento dei medesimi costi di cui all'articolo 125;

   l'11 maggio 2020 si è tenuto il click-day a valere sul bando di Invitalia «Impresa Sicura», per erogare i fondi destinati all'acquisto di protezioni individuali di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto «cura Italia») nel quale sono state effettuate prenotazioni per un ammontare pari a 1,2 miliardi di euro contro una disponibilità finanziaria di soli 50 milioni euro;

   la circolare attuativa n. 20/E del 10 luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che la prenotazione del credito d'imposta ex articolo 125 poteva avvenire solo nella finestra temporale dal 20 luglio al 7 settembre 2020, mentre l'articolo 95 non è stato attuato;

   considerato che le due misure (quelle dell'articolo 95 e quelle dell'articolo 125) non erano cumulabili e che la citata circolare non dava la possibilità, dopo il termine del 7 settembre, di poter rinunciare al credito d'imposta già richiesto, molte imprese hanno rinunciato alla prenotazione dei fondi di cui all'articolo 125, attendendo il bando ex articolo 95;

   con la soppressione dell'articolo 95 le imprese che hanno scelto di non partecipare alle misure di sostegno dell'articolo 125, essendo scaduti i termini di prenotazione, non riceveranno nessun supporto economico per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale;

   quanto sopra illustrato, secondo gli interroganti, dà fondamento all'accusa ricorrente che il Governo abbia volutamente omesso di attuare talune misure previste nei decreti emergenziali da marzo 2020 in poi, al fine di poter riutilizzare le risorse per altre finalità;

   ne sono ulteriore prova la mancata attuazione dell'articolo 59 del decreto «agosto» sul contributo alle attività economiche dei centri storici, o le difficoltà di utilizzare il bonus fitti commerciali di cui all'articolo 28 del decreto «rilancio», che è commisurato al versato, presenta notevoli difficoltà di cessione e deve essere utilizzato entro la dichiarazione dei redditi 2020, pena la decadenza, di fatto impedendone l'utilizzo a molte piccole e medie imprese;

   tali pratiche operative gettano sconcerto nel mondo produttivo –:

   se, a fronte della soppressione dell'articolo 95 del decreto-legge n. 34 del 2020, non ritenga opportuno adottare iniziative per riaprire i termini per la prenotazione delle risorse ex articolo 125 del medesimi decreto-legge, dotando la misura delle somme necessarie a coprire le esigenze delle imprese.
(3-01850)