ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01771

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 398 del 23/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARROCCO PATRIZIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 23/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01771
presentato da
MARROCCO Patrizia
testo di
Mercoledì 23 settembre 2020, seduta n. 398

   MARROCCO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la circolare interministeriale n. 1585 dell'11 settembre 2020, recante indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato, ha previsto che il docente lavoratore fragile possa essere sottoposto a sorveglianza sanitaria su sua richiesta e che, se dal relativo procedimento risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, questo sarà collocato in malattia fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti;

   il contratto del personale docente assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, in caso di malattia, prevede la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico, retribuzione intera per il primo mese di assenza, retribuzione ridotta del 50 per cento nel secondo e terzo mese e conservazione del posto senza assegni con interruzione dell'anzianità di servizio per il restante periodo di assenza;

   tale condizioni sono estremamente punitive per i docenti assunti a tempo determinato che si trovino in condizione di fragilità fisica. Inoltre, la circolare utilizza uno strumento normativo pensato per i casi dei lavoratori inidonei alla funzione che male si adatta alla situazione nuova introdotta della pandemia. Infatti, i lavoratori in questo caso sono perfettamente idonei a svolgere le loro mansioni: sono in grado di fare l'insegnante o di svolgere il lavoro di collaboratore scolastico;

   nel caso dei lavoratori fragili non c'è inidoneità alla funzione. Inidoneo è l'ambiente di lavoro, per la tutela e la sicurezza sanitaria in particolare dei lavoratori cosiddetti fragili, idoneità che deve essere garantita dal datore di lavoro –:

   se, alla luce delle criticità riportate in premessa, il Governo intenda adottare le opportune iniziative normative al fine di garantire al personale della scuola che sia in condizione di fragilità, ed in particolare ai lavoratori a tempo determinato, di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e senza dover ricorrere allo stato di malattia.
(3-01771)