ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01485

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: SGARBI VITTORIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 23/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 23/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01485
presentato da
SGARBI Vittorio
testo di
Giovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   SGARBI. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   domenica 19 aprile 2020 a Gallignano, frazione di Soncino, in provincia di Cremona, due carabinieri hanno fatto irruzione nella chiesa di San Pietro Apostolo, dove don Lino Viola stava celebrando la santa messa, intimandogli di interromperla, sostenendo che la presenza di 13 fedeli, del celebrante e dell'aiutante, costituisse un «assembramento», e in quanto tale, secondo i due militari, in contrasto con le restrizioni imposte dai decreti governativi sul contenimento del coronavirus;

   i fedeli presenti, appena 13, oltre a rispettare il cosiddetto «distanziamento sociale», indossavano una mascherina di protezione, in condizioni dunque tali da non rappresentare alcun pericolo;

   più volte il prete, durante la funzione religiosa, come è facilmente verificabile dall'esame del video che è stato diffuso su internet, con tono pacato, ha chiesto ai due carabinieri di non interrompere la messa, obiettando come l'inaudita irruzione costituisse un grave abuso di potere, ma con una protervia e una tracotanza che offendono prima che la Chiesa, la divisa che portano, i due militari sono saliti sull'altare per impedire che il prete continuasse a celebrare messa;

   l'articolo 19 della Costituzione stabilisce che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»;

   l'articolo 405 del codice penale stabilisce che: «Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni»;

   il codice penale va in concerto con il codice di diritto canonico che asserisce che la messa non può assolutamente essere interrotta –:

   quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti dei due carabinieri che si sono resi protagonisti di quelle che l'interrogante ritiene così gravi violazioni di legge.
(3-01485)