ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01357

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 317 del 11/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2020
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2020
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2020
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/03/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01357
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Mercoledì 11 marzo 2020, seduta n. 317

   MARTINCIGLIO, CANCELLERI, D'ORSO, VILLANI e CABRAS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, ha istituito il Reddito di cittadinanza (Rdc), misura economica volta a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale;

   l'articolo 5 del citato decreto prevede che il beneficio sia erogato attraverso la cosiddetta «Carta Rdc», ossia una carta elettronica utilizzabile dal titolare, oltre che per l'acquisto tramite POS di beni (generi alimentari, beni acquistabili in farmacia, parafarmacia e nella grande distribuzione) e per il pagamento di servizi (tra cui il pagamento delle utenze di casa), anche per disporre mensilmente un bonifico per il pagamento del mutuo o del canone di locazione e per prelevare contanti entro un limite di importo predefinito dalla legge;

   il decreto ministeriale n. 116 del 2019 fornisce una serie di chiarimenti relativi alle spese ammesse e quelle vietate stabilendo, più in particolare, che la Carta RdC possa essere utilizzata per soddisfare le esigenze già previste per la Carta acquisti, oltre a tutte le altre dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei beni e servizi vietati ed espressamente elencati nell'articolo 2, comma 1, del citato decreto;

   ancorché nel citato elenco non rientrino le spese condominiali, sono molti i casi in cui cittadini beneficiari del Rdc e al contempo proprietari di immobili (in alcuni casi ereditati) segnalano di avere difficoltà a pagare gli oneri condominiali, non potendo a ciò provvedere né a mezzo bonifico – ammesso dalla legge solo nella misura di uno e limitatamente al pagamento del canone di locazione o di mutuo – né in contanti, stante il limite d'importo previsto al prelievo mensile che è di circa 100 euro per singolo individuo;

   il dubbio interpretativo sulla possibilità di utilizzare la carta del Rdc per procedere al pagamento delle spese condominiali emergerebbe anche da una proposta dell'Anammi – Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili – che, tenuto conto della natura di queste voci di spesa, che di certo non possono essere considerate come un «lusso», ha formalmente richiesto che si intervenga al fine di autorizzare in maniera esplicita l'uso della carta del Rdc per compensare eventuali debiti per le spese del condominio e regolarizzare situazioni pendenti di morosità; ciò sia nell'interesse del condominio a non accumulare crediti, che nell'interesse del singolo condomino moroso a non essere esposto ad una riscossione forzata a mezzo decreto ingiuntivo –:

   se il Governo sia a conoscenza della criticità segnalata e quali iniziative intenda assumere per porre rimedio a questo dubbio interpretativo;

   se, in particolare, ritenga opportuno adottare iniziative volte ad accogliere la proposta dell'Anammi di autorizzare l'utilizzo della Carta del Rdc anche per regolarizzare il pagamento degli oneri condominiali.
(3-01357)