ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 268 del 28/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: BALDINI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01161
presentato da
BALDINI Maria Teresa
testo di
Giovedì 28 novembre 2019, seduta n. 268

   BALDINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   risulta all'interrogante che in data 22 novembre 2019, sia girata sui social network la notizia – comprovata anche da un filmato – del transito di 8 pullman turistici tedeschi, sulla A22 all'altezza dell'uscita Rovereto sud/Lago di Garda nord, provenienti dal Brennero;

   i pullman in questione presentavano vetri oscurati e sembravano essere scortati da autopattuglie dei carabinieri, in testa e in coda al convoglio, quasi a testimoniarne la volontà di tutelare la sicurezza del transito;

   dagli articoli che accompagnano il video, unitamente ai commenti degli utenti rivolti alla notizia in questione, è emerso il sospetto che il convoglio di pullman tedeschi trasportasse migranti rientranti nella categoria dei cosiddetti Dublinanti – cittadini stranieri irregolari identificati nei Paesi in cui sono approdati, ove hanno formulato la domanda di protezione internazionale che hanno poi raggiunto altri Paesi dell'Unione europea –, probabilmente fatti rientrare in maniera coatta dalla Germania in ragione della disciplina vigente nell'ambito dell'Unione europea in materia di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

   infatti, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) e prevede, nello specifico, che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente in quanto Paese di primo approdo;

   stando ai dati pubblicati da Il Sole 24 ore nel maggio 2019 dal 1° gennaio all'8 maggio 2019 a fronte di 857 migranti approdati in territorio italiano, 710 sono gli immigrati «dublinanti» riportati in Italia dalla sola Germania;

   non sussistendo un accordo ufficiale tra Roma e Berlino sul versante della gestione dei rientri dei cittadini immigrati, già identificati in Italia, è andata consolidandosi negli anni una prassi secondo cui alla Germania è consentita la partenza mensilmente di un gruppo massimo di 50 immigrati «dublinanti» esclusivamente per via aerea, attraverso due voli charter su cui deve essere presente anche la polizia;

   pertanto, considerando che i suddetti pullman turistici possono accogliere fino a 50 passeggeri, ne deriva che nel citato convoglio potevano essere presenti, potenzialmente, fino a 400 immigrati, contravvenendo, ove ciò fosse confermato, in maniera palese alla prassi bilaterale di cui sopra con ovvi riverberi in termini di sicurezza pubblica, di oneri in capo allo Stato di destinazione e di dubbi applicativi afferenti alla disciplina in materia suindicata;

   solleva ulteriori riflessioni la presenza di una «scorta», non costituendo di per sé detti mezzi – pur se marcianti in convoglio – un «trasporto eccezionale» ai sensi del codice della strada;

   sarebbe auspicabile fornire chiarimenti circa quanto verificatosi e sopra descritto, in ragione del carattere virale che ha assunto la notizia in questione e dei rischi connessi alla propagazione di informazioni sensibili potenzialmente lesive della sicurezza pubblica, anche nella prospettiva di stanare eventuali «notizie false» ciclicamente incombenti sul web –:

   se il Governo intenda approfondire, per quanto di competenza, le dinamiche di ciò che è accaduto, eventualmente fornendo chiarimenti circa la natura del convoglio di cui in premessa e in particolare in ordine alle ragioni che avrebbero condotto all'autorizzazione della presenza di una scorta e se si intenda, promuovere un accordo, in sede bilaterale, per definire regole chiare e certe per l'attuazione dei respingimenti secondari, anche nella prospettiva di contenere il numero di immigrati «dublinanti» che accedono in Italia.
(3-01161)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

trasporto pubblico

migrante