ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00929

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 219 del 31/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 31/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00929
presentato da
LIUZZI Mirella
testo di
Mercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219

   LIUZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la normativa vigente prevede che la durata della concessione di coltivazione di idrocarburi può essere pari a trenta anni ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 613 del 1967 ovvero pari a venti anni ai sensi dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996;

   in data 28 dicembre 2005, con decreto ministeriale sono state unificate in una sola concessione di coltivazione, denominata «Val d'Agri», le precedenti concessioni di coltivazione «Grumento Nova» e «Volturino» già attive nel territorio della Val d'Agri;

   la concessione «Volturino» è stata conferita con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 per una durata di trenta anni, mentre la concessione «Grumento Nova» era la risultante di una ulteriore unificazione di concessioni già attive sempre in Val d'Agri, autorizzata con decreto ministeriale 16 febbraio 2001;

   il decreto legislativo n. 625 del 1996, all'articolo 13, comma 4, prevede che concessioni contigue possano essere unificate ai fini della razionalizzazione della coltivazione su richiesta dei titolari, senza specificare, però, se ai fini della durata e delle successive proroghe previste dalla legge, l'unificazione di due o più concessioni dia vita a una nuova concessione –:

   se ai fini della proroga della concessione Val d'Agri per la quale è stata presentata apposita istanza in data 27 ottobre 2017 come riportato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse (Buig) del 30 novembre 2017, sia applicabile la disposizione prevista dall'articolo 29 della legge n. 613 del 1967 ovvero quelle di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991.
(3-00929)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo