Legislatura: 18Seduta di annuncio: 213 del 23/07/2019
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 23/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 23/07/2019 PALAZZOTTO ERASMO LIBERI E UGUALI 23/07/2019 ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI 23/07/2019 CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI 23/07/2019
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 23/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/07/2019 Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI RISPOSTA GOVERNO 24/07/2019 Resoconto CONTE GIUSEPPE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) REPLICA 24/07/2019 Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
DISCUSSIONE IL 24/07/2019
SVOLTO IL 24/07/2019
CONCLUSO IL 24/07/2019
FORNARO, MURONI, PALAZZOTTO, ROSTAN e CONTE. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri
. — Per sapere – premesso che:
la possibilità di conferire con legge «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle regioni che ne facciano richiesta, introdotta nella Costituzione (articolo 116, terzo comma) nel 2001, è volta a rafforzare il principio di sussidiarietà tra le regioni e lo Stato, secondo una logica di efficienza e prossimità, tenendo conto delle peculiarità e specificità delle singole regioni;
l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione non può in nessun modo introdurre una via surrettizia per dare vita a nuove regioni a statuto speciale, né prefigurare una sorta di via alla secessione rispetto ai principi costituzionali fondamentali che devono essere garantiti in tutto il Paese;
le materie che possono essere delegate «a condizioni particolari» sono ventitré, elencate all'articolo 117 della Costituzione, di cui venti di potestà legislativa concorrente e tre di competenza esclusiva dello Stato;
il «regionalismo differenziato» disciplina materie che incidono sul diritto di cittadinanza e, in questo quadro, per realizzare l'autonomia differenziata, vanno tenuti fermi i principi di uguaglianza e unità, evitando una divisione del Paese per censo;
il Veneto richiede 23 materie sulle quali attivare «forme e condizioni particolari di autonomia», la Lombardia 20, mentre l'Emilia-Romagna 15;
secondo le intese sottoscritte dal Governo il 28 febbraio 2018, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per attuare i protocolli tra Stato, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, fatto salvo il criterio della «spesa storica» per altri cinque anni, vanno determinate con riferimento ai «fabbisogni standard» individuati in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale;
ad avviso degli interroganti, le trattative in corso tra lo Stato e le regioni si svolgono in modo poco trasparente sia nei confronti dell'opinione pubblica sia dei soggetti istituzionali, a partire dal Parlamento e, attualmente, non è chiaro quale sarà la procedura dell'approvazione dell'intesa da parte delle Camere;
per approvare qualsivoglia intesa con le regioni interessate è indispensabile a parere degli interroganti definire i livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall'articolo 117 della Costituzione, senza i quali si andrebbero ad acuire le già forti disparità territoriali oggi presenti e si creerebbe una secessione di fatto –:
quali iniziative intenda intraprendere per coinvolgere il Parlamento, nella pienezza delle sue prerogative, ai fini della definizione del contenuto delle intese con le regioni, garantendo il principio di unità della Nazione e di eguali diritti per i cittadini.
(3-00897)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto dell'individuo