ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 192 del 19/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZUCCONI RICCARDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 19/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAIATA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 19/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00800
presentato da
ZUCCONI Riccardo
testo di
Mercoledì 19 giugno 2019, seduta n. 192

   ZUCCONI e CAIATA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2016, n. 242, si è manifestata una crescita nella coltivazione della canapa, consentendo di fatto la commercializzazione di parti della pianta contenenti principi attivi con effetti psicotropi;

   la norma suddetta ha fissato un limite specifico di principio attivo entro il quale la coltivazione è da ritenersi lecita;

   la presenza di un quadro legislativo poco chiaro ha fatto sì che si sviluppasse un mercato «secondario» di prodotti derivanti dalla canapa, comportando un fenomeno piuttosto copioso di apertura di negozi aventi come scopo la vendita di «canapa light» in tutto il territorio nazionale;

   a seguito di un contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione al dettaglio della cannabis light proveniente dalle coltivazioni di canapa è stato fatto ricorso alla Suprema Corte;

   le sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito, in data 30 maggio 2019, che vendere i prodotti derivanti dalla cannabis light è un reato;

   i giudici hanno motivato la sentenza spiegando che la legge 2 dicembre 2016, n. 242, sulla cannabis light «qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole» per uso a fini medici. L'olio, le infiorescenze (i rami coi fiori), la resina (un estratto alcolico) e tutti gli altri prodotti derivati dalla cannabis sativa, una delle varietà più diffuse, non rientrano in questa categoria;

   secondo la stessa Corte, quindi, ci si troverebbe di fronte «al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990» per le «condotte di cessione, di vendita e in genere di commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante»;

   inoltre, questi articoli hanno un contenuto di Thc (il principio attivo che dà effetti psicotropi) compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento e, secondo la Corte di Cassazione, non sono «privi di efficacia drogante». A questo proposito, i giudici hanno infatti stabilito che quella forbice di tolleranza, stabilita dalle legge 2 dicembre 2016, n. 242, non si riferisce alla quantità di Thc nel prodotto ma a quella presente nella pianta che viene coltivata;

   nel mese scorso il Ministro Salvini ha emanato una direttiva che prevede una stretta nei controlli degli esercizi commerciali legati alla cannabis già esistenti, oltre all'introduzione del requisito di una distanza minima di «almeno 500 metri dai luoghi considerati a maggior rischio» (luoghi affollati e di maggiore aggregazione, soprattutto giovanile) per i negozi di nuova apertura;

   un parere emesso dal Consiglio superiore di sanità aveva già evidenziato la pericolosità per la salute dei prodotti a base di cannabis contenente basse quantità di tetraidrocannabinolo (THC), e, nel rilevare che «non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa», il Consiglio aveva raccomandato di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, «nell'interesse della salute individuale e pubblica» –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per garantire il rispetto della sentenza della Corte di Cassazione e se, alla luce della sua pronuncia, intendano procedere alla chiusura su tutto il territorio nazionale dei negozi che vendono canapa light.
(3-00800)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

manufatto

nomenclatura dei prodotti agricoli

produzione vegetale