ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00774

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 188 del 11/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 11/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00774
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Martedì 11 giugno 2019, seduta n. 188

   DEIDDA. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con il comma 27, dell'articolo 2, legge n. 191 del 2009 – disposizione anche confermata dall'articolo 35 del codice dell'Ordinamento militare – è stata costituita la Società Difesa Servizi S.p.a., alla quale è stato devoluto lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione;

   in sintesi, scopo primario della citata società appare quello di generare profitto in favore del Ministero della difesa, anche attraverso la vendita delle licenze per l'utilizzo dei vari marchi di sua pertinenza, quali, ad esempio, «Aeronautica militare», «Marina militare» ed «Esercito»; la «Polizia di Stato», «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» i cui loghi sono gestiti dal «dipartimento di pubblica sicurezza», «l'Ente editoriale della Guardia di finanza», al quale è stato conferito l'incarico dalla Guardia di finanza, «carabinieri», in aggiunta a quanto gestito da «Difesa Servizi spa»;

   già prima della nascita della società in questione la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, nonché di portatessere di riconoscimento e di altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, venivano autorizzati, ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con licenza rilasciata dal prefetto competente per territorio;

   in particolare, la vendita degli articoli prettamente militari e di polizia, richiamati dal citato articolo 28 e, dunque, necessari per lo svolgimento della relativa attività lavorativa, è riservata ai soli appartenenti alle rispettive Forze, dietro la presentazione di regolare tessera di riconoscimento;

   recentemente, alcuni dei fornitori degli esercizi autorizzati alla vendita, già in possesso di regolare licenza prefettizia, hanno subito sequestri di svariati articoli militari, con annessa denuncia per il reato di contraffazione, e, conseguentemente, tale situazione, di assoluta ambiguità, ha determinato la paralisi della produzione e della vendita degli articoli interessati, essendo incerto quali attività e oggetti siano ricompresi nell'ambito della licenza prefettizia e quali, invece, siano ricompresi in quello riservato alla citata società: la concessione, rilasciata da quest'ultima, peraltro, prevede il pagamento di oneri sulla produzione e/o sulla vendita dei relativi articoli;

   appare assolutamente irragionevole, da un lato, che per la produzione e/o vendita cosiddetta riservata – e cioè di articoli assolutamente necessari per lo svolgimento di attività lavorativa del personale appartenente alle Forze armate o di polizia, non forniti dall'amministrazione di competenza – sia richiesto il pagamento di una percentuale sul costo di produzione e/o di vendita; dall'altro lato, che i titolari delle licenze si siano visti irrogare delle sanzioni per un'attività legittimamente svolta in forza di regolari licenze rilasciate da altra amministrazione dello Stato –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti regolarmente autorizzati, adottando iniziative per escludere, dall'ambito di operatività della Società Difesa Servizi S.p.a., tutto quanto ricompreso nelle licenze rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(3-00774)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercializzazione

autorizzazione di vendita

sicurezza pubblica