ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00770

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 186 del 07/06/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01788
Abbinamenti
Atto 3/00674 abbinato in data 10/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/06/2019
Stato iter:
10/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2019
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 10/06/2019
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2019

DISCUSSIONE IL 10/06/2019

SVOLTO IL 10/06/2019

CONCLUSO IL 10/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00770
presentato da
RUFFINO Daniela
testo presentato
Venerdì 7 giugno 2019
modificato
Lunedì 10 giugno 2019, seduta n. 187

   RUFFINO e D'ETTORE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'applicazione delle norme relative alle limitazioni disposte per riutilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile sta determinando gravi problemi agli operatori commerciali;
   la questione attiene all'interpretazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, in particolare: a) l'articolo 226-bis che vieta la commercializzazione di borse in sola plastica con spessore inferiore a 15 micron utilizzabili per il trasporto dei prodotti acquistati; b) l'articolo 226-ter che limita la commercializzazione di borse «utilizzate a fini di igiene o come involucro primario per alimenti sfusi» di spessore superiore a 15 micron;
   le due norme sono radicalmente diverse, perché nel caso dell'articolo 226-bis è disposto un divieto assoluto censurato con sanzioni economiche pesantissime anche di parecchie migliaia di euro, mentre l'articolo 226-ter contiene limitazioni e oneri (obbligo di far pagare tali involucri) in termini che non sembrano modificare sostanzialmente la disciplina previgente in merito;
   benché il legislatore abbia usato in entrambi i casi il termine «borse», sembra evidente che la distinzione riguardi l'utilizzo di detti contenitori, nel senso che l'articolo 226-bis si riferisce alle borse vere e proprie nelle quali viene posta la spesa per trasportarla dopo l'acquisto, mentre l'articolo 226-ter riquadra i sacchetti utilizzati per l'igiene degli alimenti o per contenere prodotti sfusi;
   gli operatori del settore commerciale lamentano, invece, ormai parecchi casi in cui l'utilizzo dei sacchetti di cui alla seconda fattispecie è stato sanzionato ai sensi del precedente articolo relativo alle borse vere e proprie: in termini economici draconiani, con verbali che comminano anche 5.000 euro di sanzione;
   tali iniziative hanno, peraltro, sortito effetti manifestamente contrari alle finalità della norma; sono molti i commercianti che si sono visti costretti ad adottare le vaschette di materiale plastico da sempre utilizzate per alimenti con liquidi: strumenti che non sono vietati anche se, anche agli occhi di un profano, appaiono essere molto più inquinanti dei «vecchi» sacchetti;
   ciò è il frutto della mancata precisione del testo adottato dal legislatore che ingenera dubbi interpretativi. Peraltro, l'entità delle sanzioni può pregiudicare la stessa continuità operativa di esercizi di commercio di vicinato, specie se operanti in aree a rischio di desertificazione commerciale –:
   se non ritenga indispensabile, alla luce delle criticità esposte in premessa, adottare iniziative per rivedere le suddette norme del codice dell'ambiente, al fine di chiarire la portata delle medesime ed evitare le attuali discrezionalità interpretative che determinano una grave discriminazione anticoncorrenziale tra imprenditori commerciali;
   se, nelle more di un intervento normativo, non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per emanare quanto prima una circolare, al fine di limitare i danni prodotti da una redazione di norme poco chiare, come quelle indicate in premessa. (3-00770)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

limitazione della commercializzazione

regolamentazione commerciale

prezzo di trasporto