ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00743

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 179 del 28/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 28/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/05/2019
Stato iter:
29/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/05/2019
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2019
Resoconto BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 29/05/2019
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/05/2019

SVOLTO IL 29/05/2019

CONCLUSO IL 29/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00743
presentato da
ROSSINI Emanuela
testo presentato
Martedì 28 maggio 2019
modificato
Mercoledì 29 maggio 2019, seduta n. 180

   EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la Corte di cassazione – terza sezione civile – da ultimo con la sentenza n. 3709 del 2019, ha ritenuto che siano efficaci solo le notifiche via pec provenienti dagli indirizzi di posta elettronica del registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia;
   l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, ha introdotto il domicilio digitale;
   ogni avvocato ha, quindi, indicato un indirizzo pec al consiglio dell'ordine di appartenenza che ha poi fatto le comunicazioni al Ministero ai fini della compilazione del registro generale degli indirizzi elettronici e, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, solo questo indirizzo è valido ai fini processuali anche per l'efficacia delle notifiche degli atti giudiziari e la decorrenza dei termini;
   a seguito di tale pronuncia della Corte di cassazione risulterebbe, quindi, precluso l'utilizzo degli indirizzi Ini-pec e Registro imprese, come bacini da cui attingere gli indirizzi pec validi per le notifiche degli atti giudiziari;
   tutto ciò sembra agli interroganti in contrasto con la normativa vigente che, invece, indica anche gli indirizzi Ini-pec e Registro imprese come elenchi validi;
   la sentenza renderebbe nulle tutte le notifiche fatte negli anni via pec e ha prodotto l'effetto di indurre tanti professionisti a notificare nuovamente gli atti giudiziari in via cartacea per avere la certezza di validità delle notifiche –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative normative per chiarire che, ai fini processuali, compresa l'efficacia delle notifiche degli atti giudiziari e la decorrenza dei termini, sono validi anche gli indirizzi Ini-pec e Registro imprese. (3-00743)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

domicilio