ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00617

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 143 del 18/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00617
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Lunedì 18 marzo 2019, seduta n. 143

   CIABURRO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la materia della «polizia mortuaria» fa capo alla tutela della salute, e quindi, in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, essa rientra nella competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, le quali possono legiferare nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle leggi statali;

   il capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, del vigente regolamento di polizia mortuaria, nello specifico all'articolo 24, dispone, per quanto riguarda il trasporto a «cassa aperta» durante il periodo di osservazione, l'obbligo per il trasportatore di essere munito della prescritta ed apposita autorizzazione del sindaco;

   con la legge regionale n. 15 del 2011 e con il regolamento n. 7/R. dell'8 agosto 2012, la regione Piemonte si è dotata di una disciplina organica in materia di polizia mortuaria. La normativa in questione getta non pochi dubbi circa l'autorizzazione per il trasferimento cosiddetto a «cassa aperta», in quanto prevede la possibilità di eseguire il trasferimento anche senza l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. In merito all'incertezza sorta nell'interpretazione della normativa, che ha causato innumerevoli problemi ai comuni e agli addetti ai lavori piemontesi, la direzione affari istituzionali e avvocatura della regione Piemonte ha espresso più di un parere in seguito alle richieste di chiarimento dei comuni, nei quali ha optato per un regime autorizzatorio di carattere soltanto sanitario per il trasporto della salma. Nello specifico, sarebbe quindi sufficiente, per autorizzare il trasferimento, la certificazione del medico curante o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, cui deve far seguito la comunicazione tempestiva all'ufficiale di stato civile, da parte dell'esercente che esegue il trasferimento, circa la nuova sede ove la salma verrà trasferita per l'osservazione. La procedura per il trasporto salma nel periodo di osservazione non necessiterebbe dunque di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'ufficiale di stato civile;

   la legge regionale del Piemonte n. 8 del 1o marzo 2019 che modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 ha abolito di fatto l'autorizzazione del sindaco, in netto contrasto secondo l'interrogante non solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, ma anche con l'articolo 358 del testo unico delle legge sanitarie;

   tale problematica riguardante l'interpretazione normativa deve essere superata in tempi brevi per evitare che le autorità e le imprese del settore rimangano per troppo tempo in uno stato di incertezza in merito alla giusta norma a cui dare applicazione –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere, anche sul piano normativo, al fine di fornire una chiarificazione in merito alla questione di cui in premessa.
(3-00617)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riforma politica

ripartizione delle competenze

diritto alla salute