ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00594

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 138 del 07/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: IOVINO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/03/2019
Stato iter:
04/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2019
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 04/06/2019
Resoconto IOVINO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2019

SVOLTO IL 04/06/2019

CONCLUSO IL 04/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00594
presentato da
IOVINO Luigi
testo presentato
Giovedì 7 marzo 2019
modificato
Martedì 4 giugno 2019, seduta n. 184

   IOVINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il 12 febbraio 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge n. 12 del 2019, mediante la quale è stato convertito il decreto-legge n. 135 del 2018. Come noto, all'interno di tale provvedimento legislativo, è stata autorizzata l'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti del maggio 2017;
   le assunzioni, tuttavia, saranno limitate ai soggetti in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal decreto legislativo n. 95 del 2017;
   mediante un emendamento al «decreto semplificazioni», convertito in legge, dunque, saranno chiamati alle successive prove concorsuali esclusivamente i candidati che non hanno compiuto, alla data del 1o gennaio 2019, 26 anni di età e che sono in possesso del diploma di scuola superiore;
   con tale provvedimento verranno esclusi dallo scorrimento e dalla successiva assunzione i candidati privi dei requisiti sopra citati, nonostante il concorso a cui presero parte, bandito nel maggio 2017, stabilisse come requisiti per la partecipazione un'età non superiore ai 30 anni e la sola licenza media. Dunque, sono stati modificati sostanzialmente i criteri della lex specialis, con la paradossale conseguenza che soggetti con punteggi più bassi saranno chiamati alle successive prove al posto di candidati più meritevoli;
   a giudizio dell'interrogante tale disposizione lede diversi articoli della Carta costituzionale, su tutti l'articolo 3, che vieta qualsivoglia discriminazione, nonché l'articolo 97 della Costituzione, che impone il rispetto del principio di meritocrazia nell'accesso al pubblico impiego;
   modificare le regole di un bando rappresenta a giudizio dell'interrogante un atto di dubbia legittimità, nonché un affronto a giovani che in tale procedura hanno investito tempo e speranze e che ora si trovano scavalcati da soggetti con un punteggio inferiore;
   non solo, lo scorrimento previsto non terrà in considerazione i soggetti che hanno partecipato al predetto concorso del 2017 per l'aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata. Dunque, questi soggetti, che hanno già svolto servizio nelle Forze armate, dovranno definitivamente abbandonare ogni ambizione di carriera nella polizia di Stato, con la sola colpa di aver individuato in quest'ultima il Corpo a cui appartenere. Altre Forze armate, difatti, nei casi in cui hanno dato luogo a scorrimenti di graduatorie, hanno sempre tenuto in considerazione le aliquote dei militari. Si fa riferimento agli allievi carabinieri, nonché all'assunzione nella polizia penitenziaria e nei vigili del fuoco;
   la scelta del Ministero appare ancor più illegittima, in considerazione del già basso limite previsto dall'ordinamento italiano per l'ingresso nelle forze dell'ordine, che è in stridente contrasto con le norme di altri Paesi dell'Unione europea, nonché con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-229/08, C-416/13 e con la nota pronuncia del 13 novembre 2014, che ha sancito l'illegittimità di una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale;
   pare, poi, secondo quanto indicato dai soggetti interessati, che vi sarebbe un parere dell'Avvocatura dello Stato che ha portato l'amministrazione a tale determinazione. Trattandosi di un parere su cui è fondato un iter procedimentale amministrativo, si chiede che lo stesso sia reso pubblico, in virtù del principio di trasparenza;
   risulta dunque opportuno e doveroso un intervento ad hoc che consenta un ripensamento in merito alla disposizione in parola, volto a garantire il rispetto del principio di meritocrazia e la tutela del diritto alla parità di trattamento di ogni cittadino –:
   quali specifiche informazioni intenda fornire in merito a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per permettere la partecipazione alle successive prove concorsuali a tutti i candidati e per risolvere le problematiche riscontrate. (3-00594)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

accesso all'occupazione

lotta contro la discriminazione