ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 130 del 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2019
PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
CORTELAZZO PIERGIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/02/2019
Stato iter:
07/03/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 07/03/2019

CONCLUSO IL 07/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00544
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Mercoledì 20 febbraio 2019, seduta n. 130

   DALL'OSSO, TRIPIEDI, PETTARIN, GELMINI, BOND, BARATTO e CORTELAZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Enpaf, Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti, è un ente pensionistico integrativo per i farmacisti dipendenti che già per legge pagano l'Inps, mentre per i titolari che non pagano l'Inps è l'unica fonte di pensione;

   l'ente ha quindi lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico integrativo dei farmacisti ad esso iscritti;

   tutti i farmacisti per poter svolgere la professione, siano essi occupati o disoccupati, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Ordine e quindi pagare obbligatoriamente la tassa di iscrizione all'Ordine medesimo oltre ai contributi Enpaf;

   in caso di occupazione o inoccupazione del farmacista, lo stesso può versare il dovuto in forma ridotta dell'85 per cento per i laureati prima del 2004, circa 700 euro, mentre i laureati dopo il 2004 hanno facoltà di pagare il cosiddetto contributo di solidarietà se stanno lavorando;

   tale contributo non dà diritti a livello pensionistico;

   in caso di disoccupazione involontaria per più di 5 anni nell'arco dei 30 anni obbligatori di versamenti, il contributo da versare arriva al 50 per cento, cioè 2.500 euro l'anno, per tutti i laureati prima e dopo il 2004;

   la quota dovuta dai farmacisti all'Enpaf siano essi titolari o collaboratori di farmacia o parafarmacia, siano essi occupati o inoccupati, è decisamente alta e di difficile ottemperanza;

   l'iscritto che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall'ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto a versare all'Ente il contributo evaso aumentato di una somma aggiuntiva determinata, applicando, in ragione d'anno, il tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   per poter usufruire della riduzione, si deve lavorare nell'arco dell'anno almeno 6 mesi e un giorno, altrimenti si è costretti a pagare almeno la quota al 50 per cento, motivo per cui un contratto lavorativo sotto i sei mesi non può essere accettato dai laureati prima del 2004, altrimenti lavorerebbero solamente per poter pagare l'Enpaf;

   in caso di evasione connessa alla denuncia obbligatoria, oltre alla somma aggiuntiva, l'iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione «una tantum», graduata secondo i criteri fissati con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 18 marzo 1997;

   i contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'articolo 3 dello statuto dell'Ente;

   per essere titolati a ricevere la pensione bisogna pagare minimo 30 anni di contributi avendo almeno 20 anni attività; la pensione poi sarà del 15 per cento del totale dei contributi versati e tutto ciò non prima dei 68 anni di età e nel caso uno volesse indietro i versamenti fatti negli anni, essi non verrebbero restituiti prima del 68° anno di età e si dovrebbe presentare la domanda al compimento e non oltre il 67° anno di età, pena il mancato rimborso dei contributi versati nell'arco dei 30 anni –:

   se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza, anche normative, per rivedere in diminuzione la somma dovuta per tutti i farmacisti e per rendere l'Enpaf un ente a contribuzione volontaria e non obbligatoria.
(3-00544)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

farmacista

evasione fiscale

pensionato