ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 116 del 29/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 29/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00478
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Martedì 29 gennaio 2019, seduta n. 116

   LABRIOLA e POLVERINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   dopo numerosi solleciti, richiamati dall'interrogante già nella XVII legislatura con l'interrogazione n. 5-11043, l'UGL, organizzazione più rappresentativa del personale Anac ha nuovamente denunciato i gravi ritardi nell'applicazione dell'articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 205 del 2017, che riconosce all'Anac il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del personale;

   recentemente, per quanto consta all'interrogante, il consiglio dell'Autorità ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2019, il solo regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale facendo salve le eventuali indicazioni del Consiglio di Stato e le intese con il tavolo sindacale, con sospensione delle disposizioni correlate a numerosi istituti aventi effetti diretti sul trattamento economico (articolo 65); differendole di un anno, così come la conseguente disciplina giuridica;

   per quanto risulta all'interrogante il regolamento approvato non disciplina il procedimento disciplinare, il trattamento previdenziale e il Tfr; rinviando in merito ad appositi regolamenti di futura adozione, non prevede alcunché in relazione al manuale di valutazione delle progressioni di carriera, aspetti che andranno disciplinati con successivi accordi sindacali; in particolare, all'interno del regolamento approvato, appare all'interrogante improprio che la valutazione dei dirigenti debba avvenire da parte dell'organo politico; appare priva di garanzia di idonea terzietà la valutazione del personale rimessa ad una commissione composta da soli tre membri quali il segretario generale, un dirigente interno (senza prevedere i requisiti di idoneità al ruolo) e un solo esperto in materia di valutazione;

   non risulta, tutt'oggi, l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 52-quater sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Autorità, necessari a rendere più snella, efficiente ed efficace l'attività di Anac;

   l'Autorità avrebbe inoltre comunicato che, sebbene i criteri di primo inquadramento siano entrati in vigore il 1° gennaio 2019, i relativi provvedimenti di inquadramento del personale avranno decorrenza dall'anno c successivo, rimandando al 1° gennaio 2020 non solo l'inquadramento economico, ma anche quello giuridico; ancora per l'anno corrente, quindi, non appare chiaro quale sia l'inquadramento giuridico del personale dell'Anac e quale sia la normativa applicabile (contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero il richiamato regolamento), anche ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza del personale in servizio e di quello prossimo al pensionamento, con ulteriore disattesa della volontà espressa dal legislatore col richiamato articolo 52-quater;

   il trattamento giuridico ed economico del personale non risulterà ancora allineato a quello delle altre Autorità, sebbene Anac presenti tutte le peculiarità ordinamentali delle autorità amministrative indipendenti, come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 1708/2016 («non può dubitarsi che l'ANAC sia a tutti gli effetti un'autorità indipendente»); in particolare, la tabella di primo inquadramento, di cui all'allegato 3 del regolamento approvato, a giudizio dell'interrogante non tiene conto del grado di professionalità, delle mansioni e dell'anzianità di servizio maturati dal personale, disapplicando i princìpi di inquadramento enunciati dall'articolo 3 dello stesso regolamento, nonché la prassi seguita dalle altre Autorità in sede di primo inquadramento, avvenuto in base a idonei Criteri e tabelle di corrispondenza (Tabella di corrispondenza n. 6 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2000);

   appare incomprensibile la previsione di primo inquadramento a «livello 0», rispetto al livello di primo ingresso «livello 6», che sarà attribuito ai soli funzionari di prossima assunzione, peraltro in vigenza del recente blocco delle assunzioni previsto nell'ultima legge di bilancio, la cui procedura di reclutamento risulta ancora in corso –:

   se non intenda adottare iniziative normative urgenti per sanare le problematiche illustrate in premessa affinché sia definito un criterio uniforme di inquadramento del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio in Anac e che rispetti i princìpi richiamati dal regolamento stesso, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure d'immissione in ruolo.
(3-00478)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

economia

assunzione

pensionato