ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00379

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 99 del 11/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: ANZALDI MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/12/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/12/2018
Stato iter:
05/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2019
Resoconto GAETTI LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 05/03/2019
Resoconto ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/03/2019

SVOLTO IL 05/03/2019

CONCLUSO IL 05/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00379
presentato da
ANZALDI Michele
testo presentato
Martedì 11 dicembre 2018
modificato
Martedì 5 marzo 2019, seduta n. 136

   ANZALDI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 94 del 2009, all'articolo 3, comma 32, prevedeva che il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, doveva definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona;
   a seguito della citata norma è intervenuto il decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, contenente il «Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009»;
   con riferimento a quanto accaduto presso la discoteca «La Lanterna azzurra» si ritiene che l'utilizzo di uno spray urticante per una rapina sia stato la causa scatenante della tragedia, che è costata la vita a ben 6 persone con feriti in condizioni ancora molto gravi;
   si apprende che lo spray urticante è stato più volte all'origine di situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e sembrerebbe essere usato a sproposito in diverse circostanze e con motivazioni assolutamente offensive;
   ad oggi l'impiego per offesa può comportare responsabilità sia penali che civili, con l'accusa per «getto pericoloso di cose» e, nei casi più gravi, può integrare gli estremi del reato di «lesioni personali», ai sensi degli articoli 674 e 582 del codice penale;
   in considerazione delle criticità emerse nel tempo e degli evidenti abusi nell'utilizzo di tale strumento, si evidenzia la necessità di un intervento normativo che ne perimetri in maniera più efficace l'acquisto e l'utilizzo per ragioni legittime di autodifesa a contrasto di ogni suo uso distorto –:
   se il Governo intenda adottare iniziative al fine di regolamentare ulteriormente le modalità di vendita del richiamato spray, evitando abusi nonché prevedendo, in tali casi, l'inasprimento delle sanzioni civili e penali. (3-00379)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale