ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00235

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 61 del 11/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00235
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo di
Giovedì 11 ottobre 2018, seduta n. 61

   BARTOLOZZI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 48, comma 10, del decreto legislativo n. 159 del 2011, così come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», prevede una nuova disciplina delle assegnazioni di risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei beni confiscati, che esclude completamente i territori interessati, disponendo che le somme ricavate dalla vendita, «al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica»;

   resta quindi il paradosso, già contenuto nella norma previgente del codice del 2011 (articolo 48, comma 10), secondo il quale alle popolazioni che hanno subito il giogo mafioso è riservata una doppia penalizzazione:

    la prima dalla criminalità mafiosa, che si è arricchita con estensioni, racket, sfruttamento a danno di cittadini ed imprese;

    la seconda dello Stato che, confiscando le ricchezze raccolte dai criminali e poi vendendone i beni sul mercato, non destina le risorse che da tale vendita derivano alle popolazioni vessate;

   la Sicilia in tal senso ha pagato il prezzo più alto, essendo allocati in tale territorio non solo la gran parte dei beni confiscati alla mafia, ma anche delle aziende acquisite al patrimonio erariale;

   in questo quadro le regioni più colpite dal drammatico crimine mafioso ed, in particolare, Sicilia perdono quello che la criminalità ha sottratto con la violenza e l'intimidazione –:

   quante risorse dal 2011 siano rinvenute al fondo unico giustizia per la vendita dei beni confiscati;

   quanti beni siano stati venduti, dal 2011 a tutt'oggi e per singole annualità, e a quale valore medio;

   quali siano le regioni di allocazione dei beni venduti e gli importi incassati dall'erario per singola regione interessata.
(3-00235)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

criminalita' organizzata

pagamenti internazionali