ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 35 del 31/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00127
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 31 luglio 2018, seduta n. 35

   MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il consorzio di bonifica è un ente di diritto pubblico che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza (cosiddetto comprensorio di bonifica);

   il contributo di bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza che, in forza del beneficio diretto e specifico che traggono dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio;

   la suddetta attività di bonifica e di manutenzione del territorio è disciplinata dal regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, il cui l'articolo 21 riconosceva ai consorzi il potere di riscossione dei detti contributi mediante ruolo;

   il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» (cosiddetto decreto «taglia-leggi»), alla voce n. 385 – quella riguardante proprio il regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 – ha omesso il richiamo all'articolo 21 e, pertanto, lo ha abrogato;

   tale abrogazione ha, conseguentemente e inequivocabilmente sottratto ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere, con ruoli esecutivi, i contributi coatti dovuti dai contribuenti;

   anche la giurisprudenza tributaria è costante e univoca nel ritenere che, per effetto del decreto legislativo n. 179 del 2009, che ha abrogato tacitamente l'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933, non esista più in capo ai consorzi il potere di riscossione mediante ruolo (si veda per tutte, Commissione tributaria provinciale di Piacenza nn. 131 del 2017 e 154 del 2017);

   nonostante ciò, i consorzi, ignorando secondo l'interrogante volutamente questa soppressione normativa e il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull'argomento, continuano ancora oggi a emettere cartelle esecutive a carico dei contribuenti consorziati che si trovano costretti ad opporle convocando i consorzi medesimi davanti la commissione tributaria territorialmente competente, che nella quasi totalità dei casi riconosce fondata l'opposizione, con l'effetto di intasare inutilmente, rallentandola, l'attività delle commissioni tributarie –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'attività di riscossione che i consorzi di bonifica seguitano a svolgere proprio a danno dei contribuenti nonostante l'intervenuta abrogazione normativa descritta in premessa;

   quali iniziative intendano promuovere al fine di chiarire definitivamente se i consorzi di bonifica siano o meno legittimati ad avvalersi della riscossione a mezzo ruolo e, in caso di risposta negativa, quali iniziative intendano assumere al fine di evitare che una simile perpetuazione di funzioni, non più legittimamente svolte dai consorzi, continui ad arrecare grave pregiudizio ai contribuenti, tenuto conto che, nella quasi totalità dei casi, e anche per importi irrisori, questi ultimi sono costretti a convocare i consorzi davanti le commissioni tributarie, con tutto ciò che ne deriva in termini di ingolfamento e rallentamento della giustizia tributaria.
(3-00127)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione

spese di funzionamento

societa' consortili