ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00044

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 21 del 04/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: DELLA FRERA GUIDO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00044
presentato da
DELLA FRERA Guido
testo di
Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   DELLA FRERA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto legislativo n. 90 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, entrato in vigore il 4 luglio del 2017, è stato modificato, aggravandolo, il sistema sanzionatorio previsto per le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, contenuto nel decreto legislativo n. 231 del 2007;

   in particolare, l'articolo 63, comma 1, prevede, in relazione alla mancata apposizione clausola di non trasferibilità sugli assegni, prevista dal comma 5 dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 231 per gli assegni pari o superiori a 1.000 euro, una sanzione tra 3000 e 50.000 euro, qualunque sia l'importo dell'assegno privo di clausola. Anche l'oblazione, ossia quel meccanismo con cui si riconosce l'errore, oscilla da un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6 mila euro) da pagare entro 60 giorni dalla contestazione. Nel migliore dei casi, si riuscirà a ottenere il minimo della sanzione (3 mila euro), con lo sconto di un terzo cioè 2 mila euro. Precedentemente era prevista una sanzione tra l'1 e il 40 per cento della somma oggetto di violazione;

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 504, in materia di antiriciclaggio, la Commissione finanze della Camera, il 27 febbraio 2018, ha approvato un parere nel quale si sono riportate alcune osservazioni volte a riconsiderare le sanzioni per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità, in particolare valutando «(...) l'opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme: (...,) per assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo, in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell'Unione europea, dalla IV direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della predetta direttiva (di cui alla legge n. 170 del 2016) (...)»;

   il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, adottato a seguito di tale parere, non contiene disposizioni correttive, ignorando il contenuto delle osservazioni; lo schema sanzionatorio è quindi rimasto quello precedente, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che nel marzo 2018 ha annunziato di voler provvedere a modificare la norma in termini di proporzionalità;

   risulta all'interrogante che circa 1.700 cittadini (dato del marzo 2018) siano incorsi inconsapevolmente nella sanzione, utilizzando libretti precedenti al 2008, che non contenevano la clausola di intrasferibilità già nel corpo dell'assegno medesimo; in 107 casi, gli incolpati hanno scelto di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio –:

   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per la modifica dell'articolo 63, comma 1, dei decreto legislativo n. 207 del 2007, nel senso di prevedere la reintroduzione del criterio di proporzionalità, da applicarsi retroattivamente a decorrere dal 4 luglio 2017, per le sanzioni riguardanti la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità per gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro che ne siano privi.
(3-00044)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione finanziaria