ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01550

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 715 del 28/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: TORROMINO SERGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/06/2022
Stato iter:
05/07/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 05/07/2022

CONCLUSO IL 05/07/2022

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01550
presentato da
TORROMINO Sergio
testo di
Martedì 28 giugno 2022, seduta n. 715

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   la società Vent1 Capo Rizzuto S.r.l., è proprietaria di un parco eolico denominato «Wind Farm Icr», composto da n. 48 aerogeneratori, sito nel territorio di Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone, ammesso al regime di incentivazione dei certificati verdi ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, rilasciati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) in misura proporzionale all'energia rinnovabile prodotta;

   a seguito di indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale n. 2650/08 RGNR, che vedeva indagato – in concorso con altri – l'allora rappresentante legale della società, per i reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, la società veniva sottoposta alla misura cautelare del sequestro preventivo, con contestuale nomina degli amministratori giudiziari. In sostanza, l'accusa consisteva nell'aver investito nel parco eolico nell'interesse di una cosca mafiosa;

   il Gse, appresa l'esistenza del procedimento penale, sospendeva il riconoscimento dei certificati verdi, e richiedeva alla prefettura di Crotone il rilascio dell'informativa antimafia nei confronti della società ricorrente. Il 10 luglio 2013 la prefettura adottava ai danni della società Vent1 l'interdittiva antimafia n. 14509/2013/Area1/AM del 10 luglio 2013, sulla base del «sequestro preventivo della società stessa»;

   il Tribunale di Catanzaro ritenuta la sostanziale inefficacia di tale provvedimento interdittivo in ragione del sequestro giudiziario della Società e del Parco eolico, il 30 gennaio 2014 autorizzava gli amministratori giudiziari, al ripristino dei rapporti con il Gse per l'erogazione degli incentivi mediante rilascio dei certificati verdi;

   ciononostante, il Gse con provvedimento prot. GSE/P20140032159 del 14 marzo 2014, disponeva la «decadenza e comunque la revoca» della qualifica di impianto alimentato a fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 159 del 2011, proprio in ragione dell'interdittiva del 2013;

   il 4 aprile 2014 l'Ufficio GIP-GUP di Catanzaro disponeva la revoca del provvedimento interdittivo del 2013. Il 17 aprile 2014 la prefettura, revocava la misura adottata, limitandosi a rilasciare una liberatoria pro-futuro e affermando che dalle verifiche svolte non erano emersi elementi circa eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;

   successivamente, nell'ambito del procedimento penale si provvedeva al dissequestro delle quote societarie e del parco eolico;

   ogni tentativo stragiudiziale di ripristinare il rapporto di incentivazione con il Gse risultava vano;

   con sentenza n. 2692/2017 il Tar decideva sul ricorso proposto dalla Vent1 avverso il provvedimento del Gse di decadenza e revoca degli incentivi, accertando, a fronte dell'informativa liberatoria del 2014, la sussistenza del «dovere del GSE di rivalutare di conseguenza la situazione complessivamente afferente alla società ricorrente»;

   successivamente, al deposito di tale sentenza, nel maggio 2017, ancora su iniziativa della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, la società veniva coinvolta in un procedimento di prevenzione antimafia, con emissione del provvedimento di confisca del parco eolico;

   l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati (Anbsc) non impugnava tale provvedimento, e si determinava a presentare istanza di riesame al Gse ai fini dell'annullamento del provvedimento di revoca dagli incentivi e della riattivazione del rapporto di incentivazione, rappresentando come la ratio dei provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione sia quella di non consegnare allo Stato un'azienda in crisi;

   nel silenzio del Gse, la società adiva nuovamente il Tar Lazio che con sentenza n. 12591/2018 accoglieva il ricorso. Il Gse, con atto prot. n. GSE/P20190006452 del 29 gennaio 2019, respingeva l'istanza di riesame, affermando di non poter annullare il provvedimento di decadenza e revoca dagli incentivi, in quanto fondato ex lege sull'interdittiva del luglio 2013. L'Anbsc ricorreva contro il Gse avanti al Tar Lazio con ricorso RGN 3715/2019, tuttora pendente;

   nel frattempo, la misura della confisca veniva annullata dalla Corte di cassazione, per insussistenza dei presunti profili di condizionamento mafioso della società e per la piena liceità delle relative fonti di finanziamento;

   la Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio, con decreto n. 22/2020, depositato il 23 aprile 2020, ha annullato in via definitiva la citata misura di prevenzione della confisca, escludendo la riconducibilità della vicenda del parco eolico realizzato dalla Vent1 Capo Rizzuto a «finalità agevolative o rappresentative della cosca mafiosa»;

   da quella data, nel perdurante rifiuto del Gse di riattivare il rapporto di incentivazione, più volte la Vent1 chiedeva alla prefettura di Crotone di riesaminare la citata interdittiva del luglio 2013, rimuovendola dall'ordinamento con effetti ex tunc, rappresentando lo stato di crisi economico-finanziaria che rischiava di portarla al fallimento e alla dismissione del Parco eolico. Purtuttavia, la prefettura di Crotone rifiutava di annullare il provvedimento interdittivo del 2013 (provv. prot. n. 14484 del 19 aprile 2022);

   è necessario segnalare il paradosso giuridico nel quale si trova la citata società, coinvolta per più di dieci anni in un processo penale e in procedimenti di prevenzione che si sono chiusi con formule assolutorie piene, e ciò nonostante ancora oggi privata della possibilità di re-instaurare l'originario rapporto di incentivazione con il Gse;

   dai vari provvedimenti giudiziari emerge chiaramente che le risorse per la realizzazione del parco eolico di Isola di Capo Rizzuto sono state erogate dalla HSH Nordbank AG, i cui fondi sono stati accertati essere completamente legittimi da una rogatoria internazionale che ha interessato la procura federale tedesca;

   attualmente, il credito che la società vanta ad oggi nei confronti del Gse ammonta a circa 200 milioni di euro ed altrettanti sono i debiti della stessa nei confronti della banca finanziatrice. Il diniego del Gse poggia integralmente sul mancato espresso annullamento dell'interdittiva del 2013, imputabile a sua volta al mancato coordinamento delle varie articolazioni dello Stato, uffici giudiziari, prefettura, Gse –:

   se il Ministro dell'interno non intenda adottare iniziative, nell'ambito delle sue competenze, affinché la prefettura di Crotone annulli il citato provvedimento interdittivo del 2013;

   se i Ministri interpellati non ritengano opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, valutando anche la costituzione di un tavolo inter-istituzionale, per addivenire ad una celere soluzione della vicenda di cui in premessa, che, oltre a comprimere la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita all'articolo 41 della Costituzione, continua a cagionare un grave e irreparabile nocumento ad una società, riconosciuta, con svariati provvedimenti delle autorità giudiziarie coinvolte, ab origine estranea a qualsiasi ipotesi di infiltrazione mafiosa.
(2-01550) «Torromino, D'Attis».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia eolica

mafia

amministrazione locale