ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01528

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 702 del 27/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 27/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 27/05/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 31/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01528
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Venerdì 27 maggio 2022, seduta n. 702

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   a seguito di un percorso di Pma o di Gpa praticata all'estero, ai sensi delle normative locali e indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto o meno in osservanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 40/2004, l'atto di nascita che indica il nato figlio dei genitori intenzionali è tradotto dalle autorità locali e legalizzato dal Ministero competente secondo la normativa locale. Successivamente il Consolato italiano trasmette la documentazione al comune di residenza delle persone interessate affinché l'atto venga trascritto;

   ai sensi dalla Circolare del Mae dell'11 agosto 2011 il funzionario consolare «deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al comune e alla Procura della Repubblica» conferendo dunque esclusivamente all'autorità giudiziaria l'eventuale attivazione di accertamenti;

   presso alcuni comuni italiani gli ufficiali di stato civile omettono di trascrivere entrambi i genitori e procedono alla sola trascrizione del genitore biologico. Tali condotte integrano una grave violazione non solo dei diritti delle persone coinvolte ma anche dei princìpi generali relativi alla tutela del minore riconosciuti a livello internazionale;

   l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 stabilisce che le dichiarazioni di nascita relative a cittadini nati all'estero sono rese all'autorità consolare e che devono farsi «secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti se ciò è imposto dalla legge stessa»; copia dell'atto è inviata senza indugio all'autorità consolare;

   in generale, dunque anche nel caso di Gpa la trasmissione degli atti formati all'estero per la trascrizione nei registri dello stato civile è un procedimento imposto dalla normativa interna sull'ordinamento dello stato civile, ex articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (non sussistendo alcuna discrezionalità al riguardo), per cui il Consolato trasmette la documentazione al comune di residenza delle persone interessate;

   la legge 40/2004 stabilisce, all'articolo 8, che: «I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6», e il successivo articolo 9 stabilisce che non possano essere proposte dai membri della coppia l'azione di disconoscimento di paternità né la richiesta di non essere menzionata nell'atto di nascita, per la madre, e che il donatore di gameti non acquista alcun rapporto parentale con il nato;

   le disposizioni sopracitate, recanti lo stato giuridico di figlio e il divieto di disconoscimento della genitorialità, peraltro originariamente previsto anche in caso di ricorso a tecniche eterologhe, quindi prima della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2004, in violazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sono da ritenersi riconducibili ad una medesima ratio, che trova il proprio fondamento nella tutela costituzionalmente garantita dei diritti del minore;

   l'articolo 12 della legge 40/2004, recante divieti generali e sanzioni, non ha previsto alcuna deroga all'articolo 8, limitandosi a stabilire sanzioni a carico di chi applichi in Italia tecniche vietate;

   considerato che l'atto di stato civile è, nella sua finalità certificativa, funzionale e subordinato al diritto sostanziale, e in particolare l'atto di nascita è funzionale a certificare la nascita di una persona ai sensi dell'articolo 1 del codice civile, ma altresì l'età, è evidente come tali atti debbano rispecchiare la disciplina sostanziale degli status. Inoltre, ai sensi dell'articolo 236 del codice civile, l'atto di nascita è strumento idoneo a provare il possesso di uno status, ossia in questo caso quello di figlio, che verrebbe quindi deliberatamente modificato dall'ufficiale dello stato civile;

   anche qualora si volesse ritenere che gli atti di stato civile siano formalmente da intendersi atti amministrativi a contenuto vincolato previsto dall'ordinamento, si ricorda come non si possa opporre un rifiuto generico alla trascrizione, ad esempio invocando la contrarietà all'ordine pubblico, in quanto tale concetto va declinato con riferimento all'interesse del minore, stante la necessità non di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere, nell'interesse del bambino. Sul punto, si richiama la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 19599/2016;

   alla luce di tali considerazioni, si desume il principio per cui, laddove il pubblico ufficiale arbitrariamente modifichi l'atto di nascita formato all'estero, commetterebbe una condotta di alterazione di stato, nonché una falsità materiale. Solo l'autorità giudiziaria, che accerti una eventuale violazione delle normative vigenti nel luogo in cui il percorso di Pma o di Gpa è avvenuto, può, con provvedimento giudiziario, modificare l'atto di nascita –:

   se non intendano adottare iniziative di competenza per chiarire con urgenza che i comuni hanno l'obbligo di trascrivere integralmente gli atti formati all'estero attestanti lo stato giuridico dei nati a seguito di percorsi di Pma e Gpa come figli dei genitori intenzionali, e che, in ogni caso, qualsiasi difformità rispetto all'atto legittimamente formatosi all'estero può essere stabilita solo dall'Autorità giudiziaria, alla quale l'ufficiale di stato civile non può sostituirsi.
(2-01528) «Magi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

tutela

diritti del bambino