ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01493

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 675 del 11/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2022
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2022
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2022
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • DISABILITA'
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: DISABILITA' delegato in data 10/04/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01493
presentato da
VILLANI Virginia
testo di
Lunedì 11 aprile 2022, seduta n. 675

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   la sentenza n. 152 del luglio 2020 della Corte costituzionale ha disposto l'incremento pensionistico per invalidi civili totali in richiamo ai principi costituzionali di cui all'articolo 38 e alle Convenzioni Onu sui diritti delle persone con disabilità, stabilendo che la pensione di invalidità per tali soggetti sia incrementata fino a 651,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza: tale incremento riverbera i suoi effetti sull'erogazione del reddito di cittadinanza nella misura in cui esso rileva ai fini della determinazione del reddito familiare;

   il contenuto della sentenza è stato recepito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

   con sentenza n. 3683/2014 del Tar Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 842, è stato stabilito che le indennità percepite a qualunque titolo dalle persone con disabilità non devono essere considerare ai fini della «Indicazione della situazione economica equivalente»;

   la pensione di invalidità civile è ricompresa all'interno del reddito familiare e quindi se ne tiene conto per il calcolo del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, istitutivo del reddito di cittadinanza, che stabilisce che, ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare debba includere i trattamenti di assistenza in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare escluse le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè erogate a prescindere dal reddito proprio o del nucleo familiare;

   la circolare Inps n. 137 del luglio 2016 ha disposto la variazione di quanto percepito nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza;

   nella su citata circolare, l'Inps prevede che l'aumento delle pensioni di invalidità al 100 per cento, in virtù della sentenza della Consulta come reddito familiare, determinando un aumento dell'Isee, comportano una decurtazione o addirittura revoca degli importi percepiti;

   pertanto, per il 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020: tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l'assegno sociale/pensione sociale e la carta acquisti;

   l'Inps chiarisce altresì che: «Tanto rappresentato, a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento in applicazione del citato articolo 2, comma 6, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, a decorrere dall'erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.»;

   sebbene nella stessa nota l'Inps stabilisce che, per quanto riguarda la disciplina dell'Isee, continua a non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità, di fatto nella determinazione dell'Isee è necessario inserire qualunque tipo di rapporto finanziario intestato ai componenti del nucleo familiare, compresi quelli intestati ai disabili;

   quanto sopra appare in totale contraddizione sia con le pronunce, che con le norme citate;

   da notizie apprese da fonti di stampa, Fish e Fand, le due principali federazioni nazionali che tutelano i diritti delle persone con disabilità, hanno denunciato di avere ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di famiglie che, a seguito del calcolo Isee, non avrebbero più diritto al reddito di cittadinanza, decurtato o nei casi peggiori azzerato dal calcolo;

   la Ministra per le disabilità Stefani ha dichiarato alla stampa (ilfattoquotidiano.it) che presenterà un emendamento ad hoc per «salvare» dal taglio del reddito di cittadinanza i titolari di pensioni di invalidità aumentate per effetto della sentenza della Consulta;

   di contro, sembrerebbe che gli effetti della sentenza, siano stati azzerati con parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella misura in cui si deve tener conto, nel valutare il reddito familiare, delle maggiorazioni degli assegni sociali e delle pensioni di invalidità –:

   se i Ministri interpellati non ritengano di adottare le iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva applicazione della normativa vigente, assicurando ai richiedenti la possibilità di scorporare dal calcolo Isee le somme che derivano da pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento e tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità;

   se non ritengano doveroso adottare iniziative per far sì che i benefici incrementativi derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza.
(2-01493) «Villani, Nappi, Del Sesto, Ascari, Davide Aiello, Tucci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

reddito delle famiglie

rilancio economico