Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: BERARDINI FABIO
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 15/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARIN MARCO CORAGGIO ITALIA 17/02/2022 PARISSE MARTINA CORAGGIO ITALIA 17/02/2022 RIZZONE MARCO CORAGGIO ITALIA 17/02/2022 DE GIROLAMO CARLO UGO CORAGGIO ITALIA 17/02/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/02/2022
RITIRATO IL 03/03/2022
CONCLUSO IL 03/03/2022
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 («Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e – Pnrr – per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede l'inserimento, all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 7-bis, del seguente comma:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
uno dei nodi più urgenti da sciogliere è rappresentato dal cosiddetto Ufficio per il processo poiché nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021 è stato pubblicato il bando per il reclutamento dei professionisti addetti a tale Ufficio, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, e la procedura concorsuale risulta già conclusa, come si evince dall'avviso pubblicato il 14 gennaio 2022 sul sito del Ministero della giustizia. Sono, infatti, già in corso le immissioni in servizio dei vincitori presso gli uffici di destinazione (Corte di Cassazione dal 14 febbraio al 18 febbraio 2022 – Tribunali di merito dal 21 al 22 febbraio 2022);
la questione degli avvocati reclutati nell'Ufficio per il processo è avvertiti, con profonda preoccupazione dagli addetti al settore della giustizia. Sono infatti già pervenute al consiglio nazionale forense numerose richieste di chiarimenti da diversi Consigli dell'Ordine degli avvocati e da numerosi professionisti iscritti agli albi, risultati vincitori del concorso in questione, che mettono in evidenza significative perplessità sia sul piano applicativo che sistematico della suddetta disposizione, in assenza di alcuna previsione riguardante un'eventuale sospensione dall'albo o un'eventuale incompatibilità territoriale;
con nota congiunta del 4 novembre 2021, indirizzata ai Ministri interpellati il Consiglio nazionale forense, l'Organismo congressuale forense e la Cassa forense hanno sollevato alcune gravi problematiche e incertezze che sarebbero potute scaturire dalle norme sopra evidenziate; nella nota congiunta di cui al capoverso precedente si paventa il pericolo del conflitto di interesse in cui potrebbe incorrere il professionista nell'esercizio della professione qualora sia «reclutato quale operatore nell'ambito dell'Ufficio per il processo, e che dunque svolga attività lavorativa a questo titolo nel Tribunale, ed eserciti contestualmente la professione forense; si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia»;
è necessaria una particolare attenzione per la posizione previdenziale del professionista reclutato all'Ufficio, al fine di scongiurare il nocumento che conseguirebbe alla sua cancellazione dalla Cassa forense, stante l'assunzione a tempo determinato di due anni e sette mesi presso gli Uffici del processo;
il professionista avvocato vincitore del concorso cosiddetto «Ufficio per il processo» ed assunto alle dipendenze del Ministero della giustizia non ha l'obbligo di dimettersi come previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, modificando il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», stabilisce che «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio» –:
se e in che termini i professionisti assunti nell'ambito dell'«Ufficio del processo» possano continuare ad esercitare la professione forense, se possano operare in altro circondario, mantenere la partita Iva, svolgere attività extragiudiziale, mantenere l'iscrizione presso la Cassa forense in via esclusiva e non come opzione alternativa all'iscrizione Inps, con sollecito riferimento a coloro che decidessero di mantenere l'iscrizione all'Albo;
se i compensi percepiti dal professionista per lo svolgimento delle attività all'interno della Pubblica amministrazione debbano essere equiparati a reddito professionale e, quindi, siano soggetti a contribuzione presso la relativa Cassa;
quali iniziative urgenti i Ministri interpellati intendano adottare per chiarire e disciplinare gli effetti conseguenti all'assunzione del professionista presso l'«Ufficio del processo».
(2-01425) «Berardini, Marin, Parisse, Rizzone, De Girolamo».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro temporaneo
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