ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: BARONI MASSIMO ENRICO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 02/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 31/01/2022
CECCONI ANDREA MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO 31/01/2022
SARLI DORIANA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 31/01/2022
SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 31/01/2022
CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA 31/01/2022
SURIANO SIMONA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 31/01/2022
COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 31/01/2022
FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 31/01/2022
CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 01/02/2022
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 01/02/2022
MENGA ROSA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 01/02/2022
TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 01/02/2022
SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/02/2022
VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/02/2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/02/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01415
presentato da
BARONI Massimo Enrico
testo di
Venerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge del 7 gennaio 2022 n. 1 si è introdotto l'obbligo vaccinale per i cittadini di età superiore ai 50 anni in ossequio alle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   ad una richiesta ex lege n. 241 del 1990, presentata dal sindacato Fisi, l'Agenzia italiana del farmaco ha inviato una nota protocollata 0000449-04/01/2022-Aifa-Aifa-P, nella quale, alla domanda n. 7-bis stabilisce: «In base ai dati ufficiali, alla data odierna ci sono stati morti correlate alla somministrazione dei vaccini? In caso di risposta affermativa, che entità numerica?» replicava «alla data del 26 settembre 2021, sono stati riportati 608 segnalazioni gravi con esito “decesso” al momento della segnalazione o come informazione acquisita successivamente al follow up, su un totale di 84.010.605 di dosi somministrate di vaccini per COVID-19, con un tasso di segnalazione di 0,72/100.000 dosi somministrate. Di questi casi segnalati, 16 sono risultati correlabili alla vaccinazione (circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate) [...] Questi dati sono in linea con quelli osservati da altre autorità regolatorie a livello globale»;

   in breve, ogni dieci milioni di dosi, vi sono due morti considerate pienamente correlate e l'andamento è costante, con la conseguenza che vanno a sommarsi e ad aumentare numericamente con il proseguire della vaccinazione;

   è accertato che la somministrazione del vaccino anti COVID-19 abbia causato la morte di alcuni cittadini. Se nel nono Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 risultano 14.605 segnalazioni di effetti gravi, tra cui i decessi risultano essere lo 0,61 per cento del totale pari a 101.110 (tabella 2, pagina 11), si ricava che i decessi presunti per vaccino COVID-19 siano, in data 26 settembre 2021, pari a 608 casi accertati. Nel sopracitato Rapporto, i casi di morte ufficialmente riconosciuti sono solo 16 (pagina 13);

   in aggiunta, le case farmaceutiche produttrici del vaccino in questione si sono cautelate, evitando di dare sufficienti assicurazioni alle popolazioni e agli Stati circa la nocività di tali vaccini, in ordine agli effetti avversi, tanto che il Governo italiano, nella sua copiosa decretazione d'urgenza, garantisce l'esenzione da conseguenze civili e penali per i medici vaccinatori (cosiddetto «scudo»);

   la Corte costituzionale (sentenze n. 307 del 1990; n. 258 del 1994; n. 5 del 2018) ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità di obblighi di trattamenti sanitari, sottolineando che, in presenza di effetti avversi gravi e permanenti, non è possibile imporre obblighi sanitari ai cittadini, poiché si impone un sacrificio rilevante alla salute individuale rispetto alla tutela dell'interesse alla salute collettiva. Più precisamente nella cosiddetta sentenza Cartabia (n. 5 del 2018) la Corte Costituzionale ha stabilito che trattamenti sanitari obbligatori devono rispondere a tre requisiti:

    a) il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

    b) non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;

    c) nell'ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria;

   risulta chiaro come, nel bilanciamento rischi-benefici, emerga la necessità di dare prevalenza al principio di autodeterminazione dell'individuo, nell'ottica del «principio di precauzione», ribadito dalla Commissione europea – Comunicazione COM (2000) che si traduce nell'imperativo categorico «primum non nuocere», restituendo ai trattamenti sanitari obbligatori la funzione di extrema ratio;

   anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ammesso ufficialmente che gli attuali vaccini si sono rivelati inefficaci nel contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, per tre ragioni:

    1) il vaccino e il trial della sperimentazione in doppio cieco (Rct) chiariscono che i vaccini non sono stati ingegnerizzati per il contenimento del contagio ma solo in funzione di prevenzione da effetti gravi della sintomatologia da COVID-19;

    2) il virus come atteso dalla comunità scientifica è mutato;

    3) i preparati vaccinali risalgono a poco meno di due anni fa e sono stati ingegnerizzati sulla variante Alfa;

   il Governo ha più volte pubblicamente annunciato che tutta la sua azione in materia si è sempre conformata ai dati scientifici pubblicati ed al diritto costituzionale vigente;

   si rileva la gravità dei 16 decessi correlati alla somministrazione dei vaccini sopra richiamati e andrebbe verificato se il dato sia da aggiornare –:

   se il Governo ed il Comitato tecnico scientifico (Cts) fossero a conoscenza di tali dati Aifa e se ne abbiano tenuto conto nell'approvazione del decreto-legge riportato in premessa;

   se il Governo intenda adottare iniziative per rivedere il suddetto obbligo vaccinale, conformandosi ai superiori principi sanciti dalle sentenze della Corte Costituzionale tra cui il principio di precauzione, e in caso contrario se intenda chiarire i motivi per i quali sembrerebbe all'interrogante aver ignorato tali sentenze, considerato altresì che ormai i vaccini sono oggetto di revisione a causa della vetustà dei preparati.
(2-01415) «Massimo Enrico Baroni, Giuliodori, Cecconi, Sarli, Spessotto, Cabras, Suriano, Costanzo, Forciniti, Corda, Villarosa, Menga, Testamento, Sapia, Vallascas».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino