ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01286

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 545 del 22/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01286
presentato da
RUGGIERI Andrea
testo di
Giovedì 22 luglio 2021, seduta n. 545

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   è dei giorni scorsi la notizia che vede l'ex consigliere del Csm Piercamiilo Davigo, ex pm del pool Mani Pulite e giudice di Cassazione, indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio;

   la notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, che riporta la ricostruzione secondo la quale a Davigo nell'aprile 2020 il pm Paolo Storari consegnò verbali segreti che da dicembre 2019 a gennaio 2020 il plurindagato Piero Amara, ex avvocato esterno dell'Eni, aveva reso su un'asserita associazione segreta, denominata «Ungheria» e condizionante toghe e alti burocrati dello Stato: controverse dichiarazioni che per Storari andavano chiarite rapidamente, anziché a suo avviso relegate «in un limbo di immobilismo investigativo dai vertici della Procura»;

   lo stesso Piercamiilo Davigo, l'11 maggio 2021 in tv a Di Martedì, spiegò che Storari gli aveva «segnalato una situazione critica e dato il materiale necessario per farmi un'opinione, dopo essersi accertato che fosse lecito. Io spiegai che il segreto investigativo, per espressa circolare del Csm, non è opponibile al Csm»;

   circa l'impasse in procura a Milano, per Davigo il problema era «che, quando uno ha dichiarazioni che riguardano persone in posti istituzionali importanti, se sono vere è grave, ma se sono false è gravissimo: quindi, in un caso e nell'altro, quelle cose richiedevano indagini tempestive. Mi sembrava incomprensibile la mancata iscrizione»;

   si tratta di accuse gravi che coinvolgono una figura che, in passato, ha anche avuto modo di affermare, anche con toni massimalistici, se non intolleranti, che: «Non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti» o «che l'hanno fatta franca»; parole, a giudizio dell'interpellante, gravissime, che mettono in discussione il principio di presunzione di innocenza, che trova il suo fondamento nella Costituzione, in particolare nell'articolo 27, secondo comma, in forza del quale «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»;

   pertanto, parole tanto gravi pronunciate da un alto funzionario dello Stato, che dei princìpi di legalità contenuti in Costituzione dovrebbe nutrire se stesso è il lavoro che svolge o ha svolto, sono, a parere dell'interpellante (anche considerata la caratura pubblico mediatica del propalante) sintomo di mi evidente «disturbo giuridico» che non riconosce princìpi cardine garantiti dalla nostra Costituzione;

   è dovere dell'ordinamento e delle amministrazioni dello Stato, in particolare dell'amministrazione della giustizia, adoperarsi per fare in modo di garantire sempre e comunque il principio di presunzione di innocenza –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere in relazione ai fatti esposti in premessa, anche valutando l'avvio di iniziative ispettive presso la competente procura in relazione alla divulgazione di verbali coperti da segreto;

   se non si intendano adottare iniziative normative volte a predisporre le massime garanzie per la piena realizzazione di uno dei princìpi cardine dell'ordinamento, dato dalla presunzione di innocenza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione.
(2-01286) «Ruggieri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti della difesa

accusa

costituzione