ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 530 del 25/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2021
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01264
presentato da
CATTANEO Alessandro
testo di
Venerdì 25 giugno 2021, seduta n. 530

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   è crescente la polemica sulla difficoltà dei contribuenti a riportare, nella dichiarazione dei redditi per il 2020, i sostegni e i crediti d'imposta ricevuti per affrontare la pandemia da COVID-19;

   nel rispondere ad interrogazioni in proposito, il 23 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che l'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi;

   quanto al prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni richieste – secondo il Ministero dell'economia e delle finanze «sono necessarie all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA) – e non sono tutte nella disponibilità dell'Agenzia, perché le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali»;

   i contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (Rna) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato). Nel quale si prevede che tali aiuti «si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati». Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10, si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali;

   la mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arreca alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia delle entrate perché non incide sulla determinazione della base imponibile e quindi non ha alcuna conseguenza fiscale per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede che «l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale»;

   come riportato da organi di stampa «sono ben 45 gli aiuti di Stato ai quali sono stati attribuiti i relativi codici numerici con abbinato il riferimento della norma che li ha singolarmente istituiti»;

   il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 dispone che i soggetti che esercitino attività commerciale di cui all'articolo 2195 c.c. debbano pubblicare nella nota integrativa del bilancio d'esercizio gli stessi importi dei contributi o aiuti, agli stessi erogati dalle pubbliche amministrazioni e impongono a tutte le altre imprese di assolvere a tale obbligo procedendo ad una pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti o sui portali digitali delle associazioni di categoria;

   la mancata indicazione nella nota integrativa o pubblicità sul sito internet o su quello delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell'anno successivo, per i soggetti che non redigono il bilancio o non sono tenuti alla predisposizione della nota integrativa, espone ad una sanzione amministrativa pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di euro 2.000, nonché alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e, decorsi 90 giorni dalla contestazione, se il trasgressore non avrà dato seguito agli obblighi di pubblicazione, si applicherà la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti;

   le istruzioni per la compilazione del quadro RS destano perplessità in quanto complesse e, a giudizio dei tecnici di settore, in taluni casi fuorvianti. Oltre a richiedere informazioni già in possesso dell'amministrazione, che non potrebbero essere richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 212 del 2000, in materia di statuto del contribuente;

   l'alto numero degli interventi e di singole tipologie di agevolazioni determina un quadro assolutamente complesso con obblighi e impegni operativi eccessivamente gravosi, oltre che non dovuti;

   nonostante la stampa specializzata e le categorie professionali abbiano portato all'attenzione delle istituzioni e della pubblica opinione la situazione creatasi e nonostante l'avvicinarsi della scadenza del 30 giugno, non si rilevano interventi da parte di autorità competenti per la proroga di tali adempimenti –:

   quali iniziative si intendano adottare in merito alla questione esposta in premessa e in particolare se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per:

    a) posticipare la data di pubblicazione dei dati relativi ai citati aiuti di Stato;

    b) semplificare gli adempimenti.
(2-01264) «Cattaneo, Giacometto, Porchietto».