ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 505 del 11/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALEMANNO MARIA SOAVE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/05/2021
Stato iter:
14/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2021
Resoconto ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2021
Resoconto ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 14/05/2021
Resoconto ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2021

SVOLTO IL 14/05/2021

CONCLUSO IL 14/05/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01219
presentato da
ALEMANNO Maria Soave
testo presentato
Martedì 11 maggio 2021
modificato
Venerdì 14 maggio 2021, seduta n. 508

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   il 4 agosto 2020 l'Ivass ha emanato il provvedimento n. 97 del 2020 recante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento Ivass n. 40 del 2018 che detta le disposizioni attuative in materia di distribuzione assicurativa;
   con il citato provvedimento n. 97 – entrato in vigore il 31 marzo 2021 – l'Ivass ha imposto – inter alia – ai sensi di due specifiche disposizioni agli agenti assicurativi di comunicare alle rispettive imprese mandanti la sottoscrizione degli accordi di collaborazione orizzontale e di affiggere nella propria agenzia, oppure di pubblicare su un sito internet, l'elenco di tutte le imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario abbia rapporti di collaborazione orizzontale;
   tale previsione, non presente nel regolamento n. 40 del 2018, risulterebbe agli interpellanti in palese contrasto con la ratio esplicita della norma primaria – l'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo bis) – la quale, nel più ampio contesto delle misure a favore della concorrenza e a tutela del consumatore nel mercato assicurativo, è stata concepita nello specifico con l'obiettivo di superare – attraverso l'introduzione delle collaborazioni orizzontali tra intermediari – la rigidità della suddivisione in distinte sezioni del registro degli intermediari e favorire lo scambio dei mandati e degli incarichi distributivi;
   in tale contesto il successivo comma 12 dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 vieta, altresì, ogni patto tra impresa assicurativa e intermediario mandatario incompatibile all'instaurazione di forme di collaborazione reciproca tra intermediari, incentivando in questo modo la concorrenza;
   per le imprese assicurative e gli intermediari si presenta, dunque, un nuovo profilo di autoregolamentazione e di coordinamento che potrebbe essere di non così semplice applicazione, nella divergenza tra le ragioni del citato decreto «sviluppo-bis» e l'applicazione in chiave di trasparenza e maggiori controlli della regolamentazione applicativa di cui al nuovo articolo 42 del regolamento dell'Ivass 40 del 2018;
   le collaborazioni orizzontali sono state oggetto di reiterati e successivi interventi da parte dell'Ente di vigilanza attraverso diversi provvedimenti e regolamenti che hanno introdotto elementi di chiarezza – ma anche di complessità – nella relazione tra gli intermediari coinvolti nella collaborazione;
   l'introduzione dei citati obblighi di informazione rischia altresì di minare la libertà professionale e concorrenziale degli agenti, favorendo di fatto l'intromissione ed il potenziale condizionamento da parte delle imprese assicuratrici nella scelta delle collaborazioni orizzontali;
   nella memoria difensiva presentata al Tar Lazio davanti al quale il sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) ha presentato ricorso avverso il citato provvedimento n. 97 del 2020, l'Ivass ha sostenuto che Unipol Sai Assicurazioni aveva rappresentato in sede di consultazione pubblica la necessità di poter disporre di un'informazione compiuta sugli accordi di collaborazione stipulati dalla propria rete distributiva;
   ad avviso degli interpellanti sarebbe opportuno avviare – per quanto di competenza – un'interlocuzione con l'Ivass in proposito, in un'ottica di massima chiarezza e trasparenza, con particolare riguardo al futuro della distribuzione, ai fini della tutela degli intermediari e dei loro clienti –:
   quali tempestive iniziative di competenza – anche di carattere normativo – intenda adottare al fine di tutelare il diritto del consumatore ad avere a disposizione un'offerta di prodotti assicurativi quanto più ampia possibile ed operare così una scelta in piena consapevolezza degli stessi.
(2-01219) «Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Sut».