ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01216

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 505 del 11/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: NAPOLI OSVALDO
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 11/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 26/05/2021

SOLLECITO IL 16/06/2021

Atto Camera

Interpellanza 2-01216
presentato da
NAPOLI Osvaldo
testo presentato
Martedì 11 maggio 2021
modificato
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per le disabilità, per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110 per cento, cosiddetto Superbonus, sulle spese relative a interventi di efficienza energetica e antisismici; il successivo articolo 121 ha previsto la fruizione di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni sulla cedibilità dei crediti;

   il comma 9 dell'articolo 119 del «decreto Rilancio» annovera fra i beneficiari dell'agevolazione i condomini;

   l'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, ha modificato tale disciplina, introducendo, tra l'altro, la proroga del Superbonus fino al 30 giugno 2022;

   l'amministrazione finanziaria è intervenuta più volte per chiarire la normativa; tuttavia, vi sarebbero ancora dubbi interpretativi che ne rallentano l'applicazione;

   l'articolo 1, comma 66, lettera d), della legge di bilancio per il 2021, modificando il citato articolo 119, prevede la possibilità di usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento cosiddetto «trainante»; la disposizione tuttavia sembrerebbe non includere gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche tra quelli per i quali si può scegliere la fruizione indiretta (sconto in fattura e cessione del credito);

   l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio per il 2021 specifica che l'efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea che al momento non risulta ancora pervenuta;

   il decreto «Requisiti» e il decreto «Asseverazioni», che regolano l'accesso agli incentivi fiscali dell'Ecobonus e del Superbonus, sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, eseguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020) e in via estremamente sintetica indicano la procedura da seguire per ottenere il Superbonus: caricare per ogni singolo stato di avanzamento lavori (S.a.l.), tramite il sito dell'Enea, il costo dell'intervento trainante e/o trainato asseverato da un tecnico e successivamente, dopo aver ricevuto la protocollazione della pratica dall'Enea il contribuente deve provvedere all'invio all'Agenzia delle entrate della «comunicazione» approvata con provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 n. 283847. La procedura si conclude, se tutto è stato eseguito regolarmente e salvo i controlli successivi, con la generazione del credito d'imposta;

   nell'ambito di tale prima fase (Enea), e secondo quanto previsto dalla procedura fiscale per poter beneficiare del credito di imposta, il tecnico incaricato deve quindi procedere con l'asseverazione dell'intervento compreso nel S.a.l.;

   per quanto riguarda il costo per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche l'Enea ha inserito recentemente sul portale la possibilità di indicare nel formulario del «Superbonus» (che deve essere asseverato da un tecnico qualificato) l'esecuzione di tale intervento ed il relativo costo, ma ha anche inserito la seguente frase: «Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera b) e 7-bis dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni, per le spese relative all'eliminazione delle barriere architettoniche è possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura soltanto per quelle sostenute nel 2022»;

   tale frase risulta, ad avviso dell'interrogante, in aperto contrasto con quanto indicato invece nel comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 laddove recita «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119», oltre che essere in aperto contrasto con lo scopo della norma in generale;

   per completezza si evidenzia che anche la successiva compilazione del modello «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» (versione al 29 marzo 2021) presenta un'anomalia: fra le 27 opzioni di tipologia di interventi riportate sul modello nessuna nello specifico riguarda l'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

   le due anomalie riscontrate impediscono di fare maturare il credito fiscale relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

   e ciò, ad avviso dell'interpellante, in netto contrasto con quanto indicato dal legislatore agli articoli 119 e 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 («decreto Rilancio», come integrato dalla legge di bilancio 2021) in merito al Superbonus per interventi di riqualificazione –:

   se sia confermata la facoltà di fruizione delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per i condomini mediante l'applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito per l'anno 2021;

   quali iniziative correttive il legislatore intenda intraprendere, con urgenza, per permettere al contribuente di fruire dell'agevolazione cosiddetto Superbonus mediante l'applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito fin dall'anno 2021 con riferimento agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche in considerazione del fatto che molti cantieri sono bloccati (e ciò contro lo spirito della legge) a causa di tale incertezza.
(2-01216) «Napoli».