ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01202

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 497 del 29/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: SARLI DORIANA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SODANO MICHELE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 29/04/2021
BARONI MASSIMO ENRICO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 29/04/2021
TERMINI GUIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 29/04/2021
MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI 29/04/2021
CECCONI ANDREA MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 29/04/2021
TRIZZINO GIORGIO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 29/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/08/2021

Atto Camera

Interpellanza 2-01202
presentato da
SARLI Doriana
testo di
Giovedì 29 aprile 2021, seduta n. 497

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la sentenza n. 242 del 25 settembre-22 novembre 2019 della Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – (...) –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»;

   inoltre la medesima sentenza, in motivazione, afferma: «la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell'intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti»;

   va tenuto conto che l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 400 del 1988 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri: «segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo»;

   l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, come si legge dal suo sito: «in una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute» presenterà nei prossimi mesi due ulteriori ricorsi di urgenza;

   il primo ricorso nelle Marche, per conto di un malato che, anche in questo caso, senza che alla sua richiesta seguisse alcuna verifica delle condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio risultanti dalla sentenza n. 242 del 2019, ha ricevuto diniego dalla struttura sanitaria e dal comitato etico competenti;

   il secondo nella regione Lazio per conto di una persona malata di cancro, a seguito di diniego della competente struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, ancora una volta privo di motivazione e del tutto svincolato dalla verifica, cui non è stato dato corso, delle condizioni della persona malata risultanti dal giudicato costituzionale della sentenza n. 242 del 2019;

   alla luce di dinieghi privi di adeguate istruttorie e delle relative motivazioni che il servizio sanitario nazionale oppone alle richieste di pazienti malati, si rende necessario un provvedimento che dia attuazione alla sentenza n. 242 del 2019. Con questa sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha ridefinito l'ambito di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, valorizzando il principio di autodeterminazione nelle scelte di fine vita e nello stesso tempo apprestando massima tutela alle persone fragili e preservando la discrezionalità del legislatore;

   va tenuto conto, altresì, che:

    i malati che si rivolgono a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale ricevono risposte, anche laconiche spesso fornite senza alcuna preventiva verifica relativa alle condizioni – nelle quali viene affermato che in Italia non è possibile accedere al suicidio medicalmente assistito, mentre, recandosi in Svizzera, a proprie spese, tale percorso è possibile;

    le modalità di attuazione della decisione di congedarsi dalla vita, scelte dal malato con il medico, dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze –:

   se non valutino, tenendo conto delle premesse, di dare attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera f), legge n. 400 del 1988, adottando iniziative normative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata;

   se non ritengano, per quanto di competenza, di adottare iniziative per definire indirizzi destinati a tutte le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ed anche ai Comitati etici territorialmente competenti, tenendo conto della dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale;

   quali iniziative intendano assumere, di carattere legislativo, affinché il suicidio assistito sia consentito e disciplinato nel nostro Paese, prevedendo che sia riservato al cittadino di maggiore età, che non si trovi in stato d'incapacità d'intendere e di volere e che sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, insostenibili e intollerabili.
(2-01202) «Sarli, Sodano, Massimo Enrico Baroni, Termini, Magi, Cecconi, Trizzino».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

etica

codice penale

Capo di governo