ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01172

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/04/2021
Stato iter:
15/04/2021
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/04/2021

CONCLUSO IL 15/04/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01172
presentato da
ROSSINI Emanuela
testo di
Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   relativamente alla disciplina del servizio colloqui visivi tra detenuti, congiunti e altri soggetti autorizzati, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, n. 11, il Governo ha emanato specifiche disposizioni per gli istituti penitenziari allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio all'interno delle sedi detentive;

   in particolare, l'articolo 2, lettera u), ha disposto la sospensione dei colloqui visivi tra detenuti, congiunti e altri soggetti autorizzati; è stato inoltre previsto, sino a nuove direttive, il mantenimento dei rapporti con le famiglie tramite videocollegamenti a distanza o comunicazioni telefoniche, che potranno svolgersi anche oltre i limiti previsti dall'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

   con nota 11 marzo 2020, inoltre, la direzione generale dei detenuti ha autorizzato per videochiamate con familiari e difensori (anche per i detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza) l'utilizzo della piattaforma Skype for business, nonché lo svolgimento di colloqui telefonici con utilizzo di cellulari;

   con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, il Governo ha stabilito la ripresa dei colloqui visivi tra detenuti e familiari, congiunti e altri soggetti autorizzati, già sospesi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 11 dell'8 marzo 2020;

   il decreto-legge n. 29 del 2020 è stato abrogato e l'articolo 4 è confluito nell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 28 del 2020. Il comma 2 in particolare stabilisce «almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona»;

   il termine di applicazione di tale disposizione è scaduto il 30 giugno 2020, e successivamente, fino alla fine dell'emergenza, è stato emanato l'articolo 221, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel quale viene stabilito che i colloqui «su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica»;

   sui colloqui in presenza incidono però in maniera fortemente limitativa, quando non impeditiva, le misure restrittive legate alla pandemia COVID-19;

   secondo l'interpretazione del Governo fornita nelle Faq riguardo alla zona «rossa», «gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente a distanza, ai sensi dell'articolo 221, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti telefonici»;

   per le zone «arancioni», invece, le Faq riportano che gli spostamenti sono consentiti tra le 5,00 è le 22,00 solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune. «Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza...»;

   per gli spostamenti al di fuori dai propri comuni di residenza, finalizzati a visite di detenuti, non è stata quindi prevista alcuna deroga, come per i genitori separati che possono uscire dal comune di residenza per andare a visitare i figli e questo nemmeno per consentire visite di genitori e familiari presso strutture penitenziarie minorili;

   sono diffusi sul territorio nazionale i casi di persone detenute che stanno eseguendo la propria pena in strutture carcerarie ubicate lontano e comunque fuori dal comune in cui risiedono la propria famiglia ed i propri affetti stabili;

   inoltre, la circolare del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) del 10 novembre 2020 – ossia un atto amministrativo e non legislativo – sospende tutti i trasferimenti di persone detenute, che non siano dovuti a gravi motivi di salute o gravissimi motivi di sicurezza;

   a titolo esemplificativo, nella casa circondariale di Spini di Gardolo (TN) sarebbero almeno una quindicina i casi di persone detenute, che avrebbero legittime motivazioni per essere trasferiti, segnalati alla Garante della provincia autonoma di Trento, professoressa Antonia Menghini;

   il problema è comune a tutte le strutture penitenziarie insistenti sul nostro territorio nazionale, anche se riguarda un numero circoscritto di detenuti nelle singole strutture;

   la legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) pone l'accento sul mantenimento dei rapporti con la famiglia come basilare e propedeutico ad un percorso;

   in particolare, l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, al comma primo, dispone che il trattamento del condannato debba avvenire agevolando i rapporti con la propria famiglia;

   la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 ha rafforzato il principio di territorialità sia in fase di assegnazione dell'istituto sia in relazione ad eventuali trasferimenti, prevedendo che «i detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile, alla stabile dimora della famiglia» (articolo 14 o.p.), che «nel disporre i trasferimenti, i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia» e che l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di provvedere entro 60 giorni alla richiesta di trasferimento (articolo 42 o.p.);

   alta è l'attenzione del Consiglio d'Europa su queste problematiche. Infatti, la raccomandazione n. 1340/1997 invita gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». La raccomandazione del 2006, sulle regole penitenziarie europee, prevede che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali» –:

   se il Governo non ritenga di adottare iniziative di competenza per fare in modo che la persona soggetta ad esecuzione della pena in carcere, durante la pandemia da COVID-19, abbia sempre la possibilità di svolgere i colloqui in presenza con i propri familiari, congiunti o altri soggetti autorizzati, qualsiasi siano i limiti incidenti sulla circolazione relativi al luogo di residenza dei familiari e di ubicazione della struttura di pena.
(2-01172) «Emanuela Rossini, Schullian».