ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 454 del 20/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 19/01/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 19/01/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/01/2021
Stato iter:
12/03/2021
Fasi iter:

RITIRATO IL 12/03/2021

CONCLUSO IL 12/03/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01082
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2021, seduta n. 454

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:

   nella seconda metà del 2014 Alitalia Cai, la compagnia aerea italiana avviò le procedure di licenziamento per 2.250 lavoratori;

   tali licenziamenti erano funzionali, come esplicitato negli stessi accordi sindacali firmati a metà del 2014 da Cisl, Uil e Ugl, a favorire il 1° gennaio 2015 il decollo di Alitalia Sai, partecipata al 49 per cento da Etihad e al 51 per cento da Alitalia Cai stessa, attraverso la società veicolo Midco spa, in cui era confluita anche Poste italiane;

   molti dei lavoratori che prima del passaggio delle attività ad Alitalia Sai sono stati espulsi dalla produzione da Alitalia Cai, nata dalla privatizzazione di Alitalia Lai nel 2009, tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, hanno impugnato il licenziamento e sono ricorsi al tribunale del lavoro per richiedere l'annullamento del licenziamento e la conseguente reintegra in servizio nella nuova Alitalia Sai stessa;

   le prime ordinanze emesse dai tribunali del lavoro a cui si sono rivolti i lavoratori a Roma, Milano, Busto Arsizio, Civitavecchia, Napoli, Brindisi ed altre città, sono state emesse agli inizi del 2016, prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria di Alitalia Sai del 2 maggio 2017 e tuttora in corso. Solo alcuni ricorsi sono giunti ormai in Cassazione, mentre la maggioranza sono ancora fermi in attesa dei pronunciamenti delle corti di appello;

   gran parte dei pronunciamenti dei giudici hanno definito l'illegittimità dei licenziamenti, mentre diverse sono le sentenze di reintegra emesse sia durante l'esercizio in bonis delle attività della compagnia Alitalia Sai, sia dopo l'avvio delle procedure concorsuali del 2 maggio 2017;

   purtroppo, però, non tutte le sentenze di reintegra sono state ottemperate sia da Alitalia Sai, sia, addirittura, da Alitalia Sai in A.S;

   sono diversi i casi in cui le sentenze di reintegra emesse hanno determinato, in spregio alle norme esistenti, solo una «reintegra amministrativa», senza prevedere il rientro in servizio del lavoratore destinatario del pronunciamento del tribunale del lavoro e/o della corte di appello e/o della Corte di Cassazione;

   esistono casi di lavoratori che, pur appartenendo ad un settore che al momento della sentenza di reintegra era in sottorganico (a tal proposito, erano stati predisposti degli spostamenti di personale da altri settori per aumentarne la forza lavoro), non sono state riammesse in servizio ma lasciate a casa;

   stessa sorte è toccata anche a lavoratori con accertata disabilità che non sono stati riammessi in servizio nonostante la stessa Alitalia Sai fosse in profonda scopertura rispetto al numero dei lavoratori disabili in forza, come previsti dalla legge n. 68 del 1999;

   analogamente anche a quanto successo a lavoratori appartenenti alle categorie protette, nonostante, anche in questi casi, Alitalia Sai non avesse in organico il numero previsto dalla norma di lavoratori ex articolo 18 della legga n. 68 del 1999;

   a quanto consta agli interpellanti, Alitalia Sai per tutti i lavoratori reintegrati, invece di ripristinare l'anzianità di servizio maturata dalla loro effettiva assunzione, ha stabilito, indicandola nei prospetti paga di questi dipendenti, una anzianità notevolmente inferiore, calcolandola a partire dalla data della stessa sentenza di reintegra;

   tale scelta aziendale risulta, ad avviso degli interpellanti, evidentemente ritorsiva in quanto penalizza tali dipendenti in eventuali selezioni del personale attivabili a fronte, ad esempio, di licenziamenti collettivi o in qualunque altra circostanza in cui va tenuta in considerazione l'anzianità di servizio maturata;

   è altresì importante sottolineare che a molti dei lavoratori reintegrati, che sono stati anche esclusi dai benefit aziendali, quali ad esempio, l'emissione di biglietti aerei scontati per personale dipendente della compagnia, sarebbe stato negato l'accesso alla rete intranet e di conseguenza la partecipazione ai cosiddetti «Job Posting» avviati dalla compagnia stessa, ovvero selezioni del personale interno disponibile a essere trasferito dal proprio settore di appartenenza a un altro per svolgere mansioni diverse. L'impossibilità di accedere alla rete intranet ha impedito, infatti, la tempestiva informazione dell'avvio di tali processi di selezione avviati dalla compagnia stessa, pregiudicando la possibilità ai dipendenti reintegrati in giudizio di partecipare ai suddetti «concorsi» interni;

   non ultimo è importante segnalare che, a quanto risulta agli interpellanti, per molti reintegrati non è stato ripristinato lo stipendio percepito prima del licenziamento;

   benché sia stata segnalata tale discriminazione, anche ai commissari straordinari succedutisi, non e stato disposto alcun adeguamento nel versamento delle spettanze previste, penalizzando per diverse centinaia di euro al mese i livelli retributivi spettanti ai lavoratori reintegrati;

   peraltro, in alcuni casi a seguito di una sentenza pronunciata prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria e attuata successivamente all'avvio dalla stessa si è determinato un errato calcolo delle prestazioni erogate da Inps, a titolo di cassa integrazione e integrazione del fondo di solidarietà;

   i lavoratori reintegrati e non fatti rientrare in servizio, sono stati sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore dall'amministrazione straordinaria;

   purtroppo, l'integrazione del fondo di solidarietà è calcolato sugli stipendi percepiti prima della sospensione stessa: essendo più bassi del dovuto, la scelta aziendale di tagliare, ad avviso degli interpellanti, arbitrariamente ed illegittimamente, le retribuzioni dei reintegrati ha finito di penalizzarli anche negli ammortizzatori sociali percepiti. Anche su questa questione, l'azienda, seppur sollecitata a compensare le differenze retributive maturate e a comunicare all'Inps l'importo esatto delle retribuzioni, non è intervenuta, lasciando cadere puntualmente le richieste effettuate. Tale profilo, peraltro, a giudizio degli interpellanti, potrebbe configurare anche un reato da parte dell'amministrazione straordinaria –:

   se i Ministri interpellati siano a conoscenza delle discriminazioni operate da Alitalia Sai citate in premessa;

   quali iniziative di competenza intendano assumere per garantire ai lavoratori interessati:

    a) la reintegra nelle mansioni e nello stipendio comprensivo del riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli arretrati;

    b) l'applicazione delle disposizioni vigenti ai sensi della legge n. 68 del 1999;

    c) l'accesso ai benefit per il personale dipendente e l'accesso alla rete intranet per consentirete, caso si prevedesse di nuovo, l'accesso ai cosiddetti «Job Posting»;

   se intendano adottare le iniziative di competenza affinché l'azienda comunichi all'Inps l'importo esatto delle retribuzioni spettanti prima della sospensione, in modo da calcolare il corretto importo della prestazione di cassa integrazione e del fondo di solidarietà del trasporto aereo nonché per permettere che l'Inps ed il fondo versino le differenze maturate dal 2 maggio 2017 ad oggi.
(2-01082) «Fassina, Fornaro».