ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01042

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01042
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Giovedì 17 dicembre 2020, seduta n. 442

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il 9 dicembre 2020, è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 267, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa;

   il Tar del Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in riferimento agli articoli 3, 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconosce ai funzionari onorari con funzioni equivalenti a quelle dei funzionari di ruolo – e specificamente al giudice di pace – il diritto al rimborso riconosciuto ai dipendenti statali per le spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità, quando questi siano stati promossi per fatti di servizio e si siano conclusi con accertamento negativo della responsabilità;

   ad avviso del rimettente, la mancata previsione del rimborso determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento in danno dei funzionari onorari e ciò si tradurrebbe, riguardo ai magistrati onorari, in una lesione dell'indipendenza, oltre che in un ostacolo al buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

   nell'ordinanza di rimessione, il Tar del Lazio ha motivato sulla rilevanza delle questioni nei seguenti termini: posto che l'esclusione dei magistrati onorari dal novero dei soggetti che possono fruire del diritto al rimborso delle spese legali «costituisce l'unica ragione posta a fondamento dell'atto impugnato nel presente giudizio», la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale esclusione comporterebbe l'annullamento dell'atto medesimo, «con conseguente obbligo della Amministrazione di rideterminarsi tenendo conto della astratta ammissibilità della ricorrente al beneficio, e procedendo quindi a valutare se sussistano, in concreto, i requisiti indicati dalla norma per concederle il rimborso delle spese legali»:

   la Corte rileva che la norma censurata ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione. Non è estendibile per analogia, ma l'estensione è stata precedentemente operata dal legislatore per specifiche categorie di funzionari onorari, come per gli amministratori degli enti locali, ai quali è riconosciuto a determinate condizioni;

   la Corte di giustizia dell'Unione europea – con la sentenza 16 luglio 2020, causa C-658/18, UX – ha stabilito che il giudice di pace italiano rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   la Corte di Lussemburgo, riportata la figura del giudice di pace alla nozione di «lavoratore a tempo determinato», ha stabilito, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente «dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità»;

   secondo la Corte Costituzionale italiana, le differenze peculiari tra giudice di pace e magistrato ordinario non incidono sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata;

   la ratio di tale istituto – individuata nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità» – sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario;

   in questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo;

   la Corte rileva come il giudice di pace si affianchi – limitatamente al giudizio di primo grado – alla magistratura ordinaria nell'auspicata prospettiva che questo più elevato livello, così realizzato, consenta una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia (sentenza n. 150 del 1993);

   attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole per l'interpellante che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice «togato» e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità –:

   se intenda adottare opportune iniziative normative per estendere il rimborso delle spese di patrocinio ai giudici di pace.
(2-01042) «Delmastro Delle Vedove».