ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ANNAELSA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01040
presentato da
TARTAGLIONE Annaelsa
testo di
Giovedì 17 dicembre 2020, seduta n. 442

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   nel comune di Termoli, il quartiere Rio Vivo, dove vivono migliaia di cittadini, è regolamentato dal Piano regolatore generale quale residenziale, con infrastrutture pubbliche primarie e secondarie. L'Agenzia del Demanio considera quei terreni come appartenenti al demanio marittimo, e ne chiede l'abbandono, oltre a risarcimenti per diversi milioni di euro;

   di recente è intervenuta una sentenza della corte d'appello di Campobasso n. 291/20, promossa dall'Agenzia, che secondo l'interrogante inopinatamente ha accolto queste richieste. Tale sentenza è già stata impugnata davanti la Corte di Cassazione. Ma altri giudizi, aventi lo stesso oggetto, sono in fase di definizione presso la corte molisana. La vicenda ha origini ultracentenarie, risalenti al 1912 quando ci fu l'accordo tra comune di Termoli e lo Stato centrale circa l'attribuzione delle rispettive proprietà e fu attuata, la divisione fra «demanio marittimo» e «demanio patrimoniale», il primo pubblicistico, il secondo privatistico;

   nella terminologia dell'epoca, con la parola «demanio» si intendeva qualsiasi proprietà dello Stato o di enti pubblici, a prescindere dalla loro qualificazione pubblicistica o privatistica. Con l'instaurazione del Catasto particellare (1934-36), la parte marittima fu intestata a «Demanio pubblico dello Stato – Ramo marina mercantile» e dunque pubblicistica, quella invece del demanio patrimoniale a «Demanio pubblico dello Stato – Antico Demanio» e dunque disponibile. Così rimase fino agli anni ‘80, quando la Capitaneria di Porto di Termoli cominciò a rivendicare anche la zona dell'Antico Demanio quale appartenente al demanio marittimo. La stessa questione fu mossa per la zona di Campomarino. Per quest'ultima, però, ci fu un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel settembre 2005, onde risolvere definitivamente la questione. Il risultato fu che, con il decreto-legge n. 80 del 2004, fu sancito, all'articolo 6, comma 2-bis, che «La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture»;

   dopo tale disposizione, si addivenne ad una soluzione della vicenda. L'Agenzia del Demanio riconobbe l'efficacia e l'operatività della norma, estinguendo il giudizio di Cassazione in atto contro il comune, con rinuncia alle statuizioni di cui alle sentenze delle corti di merito (corte d'appello di Campobasso, sentenza n. 139 del 2003, già oggetto di ricorso per cassazione) nonché a qualsiasi altro diritto riconosciuto in altre sentenze, sia di merito, sia di legittimità. Tale accordo fu firmato per l'Agenzia del Demanio, dal direttore P.t. della Filiale del Molise, previa acquisizione del parere favorevole della direzione centrale area operativa, espresso in data 12 luglio 2005, con nota n. 2005/18425/NOR, parere conforme alla precedente nota del Ministero n. 2004/21354/NOR del 4 giugno 2004, con la quale si era comunicato che la problematica aveva trovato compiuta ed esaustiva definizione nella legge n. 140 del 2004;

   poiché fino al 2008, non si era ancora provveduto alla sua attuazione in via amministrativa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti quindi indirizzò una lettera – del 15 aprile 2008, prot. 16042/0008/S.M. – alla direttrice dell'Agenzia del Demanio, in cui spiegava che la legge n. 140 del 2004: 1) dava rilievo normativo all'intestazione catastale, riconoscendo la natura privatistica dell'Antico demanio; 2) doveva intendersi immediatamente operativa, essendo poi la delimitazione della zona marittima meramente un adempimento burocratico;

   diversamente da Campomarino, per Termoli è continuato ancora oggi quello che appare all'interrogante un forte «accanimento» giudiziario, portato avanti dall'Agenzia del Demanio, con una serie di numerosissime cause. A questo punto, per risolvere ogni questione, nella legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 907, si è estesa la norma di Campomarino anche nei comuni di Termoli e San Salvo, a valere dalla stessa data del 2004 e con effetto retroattivo. Nonostante ciò, l'Agenzia del Demanio e l'Avvocatura hanno continuato a coltivare le cause contro gli abitanti di Rio Vivo non curanti anche del fatto che, dopo la legge n. 205 del 2017 si era riconosciuto la validità della dizione «Antico Demanio» quale proprietà statale di diritto privato;

   tuttavia ora la corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 291 del 2020, ha dichiarato che la zona occupata dai privati e ritenuta patrimoniale ai sensi della legge n. 205 del 2017, appartiene invece al demanio marittimo, nonostante la predetta legge avesse permesso di risolvere le questioni demaniali del litorale abruzzese e molisano –:

   se non si ritenga di intervenire, per quanto di competenza, presso l'Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto di Termoli per recedere dalle cause in corso e affinché si attengano alle cogenti direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere definitivamente la questione di cui in premessa.
(2-01040) «Tartaglione».