ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 440 del 09/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA ILARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01031
presentato da
FONTANA Ilaria
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:

   la riparazione dei beni è un'attività inquadrata dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale, Tua) come «preparazione per il riutilizzo», ossia tra quelle operazioni come anche il controllo, la pulizia e lo smontaggio «attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento»;

   la definizione di preparazione per il riutilizzo si distingue dalla definizione di «riutilizzo», sempre normata nel citato articolo 183, in quanto, nel riutilizzo, i prodotti non sono ancora diventati rifiuti e sono «reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti»;

   da dette definizioni deriva che la preparazione per il riutilizzo riguarda rifiuti, mentre il riuso riguarda beni non ancora diventati rifiuto, comportando, di conseguenza, che le attività di riparazione necessitino di autorizzazione ambientale a differenza di quanto accade per la gestione di beni usati;

   con il recente decreto legislativo n. 116 del 2020 sono state recepite alcune direttive facenti parte del pacchetto dell'Unione europea in materia di economia circolare, come la direttiva (UE) 2018/851 circa la gestione dei rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

   detto decreto legislativo n. 116 del 2020 ha modificato il Testo unico ambientale, inserendo l'articolo 214-ter, che consente lo svolgimento delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, «mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

   il medesimo decreto legislativo n. 116 del 2020 ha inoltre inserito, sempre nel Tua, l'articolo 198-bis che disciplina il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Tale articolo prevede, al comma 2, che detto Programma contenga «la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione», nonché inoltre «l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi»;

   il programma nazionale per la gestione dei rifiuti può contenere, secondo quanto dettato dal comma 4, lettera a), del citato articolo 198-bis, anche «l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti» –:

   quali iniziative intenda adottare all'interno del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti a sostegno dei centri di riparazione e riuso;

   se tra le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti siano prese in considerazione anche indicazioni per semplificare l'accesso dei gestori dei centri di riparazione e riuso nei centri di raccolta comunali.
(2-01031) «Ilaria Fontana, Maraia».