ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: BOSCHI MARIA ELENA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 17/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NOJA LISA ITALIA VIVA 17/11/2020
DE FILIPPO VITO ITALIA VIVA 17/11/2020
DI MAIO MARCO ITALIA VIVA 17/11/2020
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA 17/11/2020
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 17/11/2020
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA 17/11/2020
OCCHIONERO GIUSEPPINA ITALIA VIVA 17/11/2020
DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA 17/11/2020
MORETTO SARA ITALIA VIVA 17/11/2020
SCOMA FRANCESCO ITALIA VIVA 17/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
15/12/2020
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/12/2020

CONCLUSO IL 15/12/2020

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01012
presentato da
BOSCHI Maria Elena
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto-legge Cura Italia), così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge «Cura Italia»;

   il comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia» stabiliva altresì che, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro connessi con le tutele previste dall'articolo in parola fossero posti a carico dello Stato «nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020»;

   la stessa norma ha demandato all'Inps di provvedere al monitoraggio di tale limite di spesa specificando che, ove dal monitoraggio emergesse il raggiungimento di esso, anche in via prospettica, non debbano essere prese in considerazione le ulteriori domande;

   in forza dell'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, la vigenza del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia» è stata prorogata al 31 luglio 2020, portando a 380 milioni di euro il tetto massimo di spesa previsto a copertura sia delle misure stabilite per i lavoratori fragili dal comma 2, sia di quelle di cui al comma 1;

   mentre dalla relazione tecnica al decreto-legge «Cura Italia» non sembrava evincersi alcun cenno alla platea dei destinatari della misura riservata ai lavoratori fragili, la relazione tecnica al decreto-legge «Rilancio» indica come gli effetti finanziari della norma derivino solo dai dipendenti del settore privato e stima che il numero dei soggetti potenzialmente interessati possa essere complessivamente pari a circa 55.200 (di cui 25.000 in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 30.000 lavoratori immunodepressi o oncologici privi di tale attestazione);

   in forza del comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto-legge «Agosto»), inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il termine del 31 luglio 2020 è stato nuovamente prorogato al 15 ottobre 2020, con un ulteriore incremento delle risorse a copertura delle nuove disposizioni per un importo pari a 283 milioni di euro;

   per il periodo dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020, è stato invece previsto che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche con diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o effettuino specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia», così come modificato dal decreto-legge «Agosto» come convertito);

   dal 16 ottobre 2020, dunque, i lavoratori fragili che svolgono un'attività lavorativa comunque incompatibile con il lavoro agile o con attività di formazione effettuata da remoto risultano privi di qualsiasi tutela, nonostante la situazione epidemiologica legata al Covid-19 sia peggiorata, come dimostrato dalle misure fortemente restrittive adottate dal Governo nelle ultime settimane;

   inoltre, gli stessi lavoratori fragili sono rimasti privi delle tutele di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» nel periodo intercorso tra la scadenza del 31 luglio 2020 e l'entrata in vigore della proroga prevista dal decreto-legge «Agosto» come convertito, e non è stato ancora fornito alcun chiarimento normativo circa la disciplina da applicare ex post ad eventuali periodi di assenza dei lavoratori fragili necessari a tutela della loro salute, nel predetto periodo di vacatio legis;

   peraltro, ancorché con successivi messaggi, l'Inps abbia fornito una serie di indicazioni operative circa i contorni applicativi dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia», ancora non è stato chiarito se le assenze lavorative previste dal comma 2 di tale articolo siano da escludere dal computo del periodo di comporto, così come espressamente previsto dal comma 1 dello stesso articolo 26 con riguardo al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

   infine, allo stato, non risultano gli esiti del monitoraggio demandato all'Inps in merito ai beneficiari effettivi delle misure a tutela dei lavoratori fragili, sicché ad oggi non e noto se i limiti di spesa previsti per tali misure siano stati raggiunti, ovvero se vi siano avanzi di spesa che potrebbero essere impiegati per prorogare ulteriormente le tutele dei lavoratori fragili impossibilitati a usufruire di forme di smart working –:

   alla luce dell'attuale grave quadro epidemiologico legato alla pandemia da Covid-19, quali iniziative intenda promuovere il Governo per:

    a) definire di quali tutele possano beneficiare i lavoratori fragili la cui attività lavorativa sia del tutto incompatibile con forme di lavoro agile o formazione in remoto e per i quali l'attività in presenza costituisca un grave rischio per la salute;

    b) assicurare parità di trattamento, ai fini del calcolo del periodo di comporto, tra le assenze di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» e quelle di cui al comma 1 dello stesso articolo;

    c) verificare gli esiti del monitoraggio demandato all'Inps ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto-legge «Cura Italia» e così accertare se vi siano avanzi delle risorse stanziate impiegabili per tutelare i lavoratori fragili anche in questa grave fase della pandemia da Covid-19.
(2-01012) «Boschi, Noja, De Filippo, Marco Di Maio, Ungaro, Ferri, Paita, Occhionero, Del Barba, Moretto, Scoma».