ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00930

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 396 del 10/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 10/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 10/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00930
presentato da
CASSINELLI Roberto
testo di
Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   risulta in fase di stipula una convenzione tra la direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria e Autostrade per l'Italia s.p.a. (Aspi), avente a oggetto l'«impiego di risorse umane e strumentali VVF in orario straordinario per la costituzione di presidi continuativi per la sorveglianza antincendio delle gallerie autostradali con lunghezza superiore ai 500 metri, nelle tratte del A7, A10, A12, A26 nelle province di Genova e Savona», avente durata biennale e importo presunto pari a euro 6.254.560,00;

   tale convenzione, ad avviso dell'interpellante, si sovrappone al rapporto in essere con un operatore economico-privato, che impiega oggi nella specifica identica attività 300 lavoratori circa, di recente aggiudicato da Aspi mediante procedura a evidenza pubblica, e inteso come misura compensativa all'inosservanza della normativa di cui al decreto legislativo n. 264/2006 delle gallerie stesse appartenenti alla rete Tern;

   il fondamento giuridico alla base della stipula della convenzione (articolo 1, comma 439 della legge n. 296/2006) non parrebbe applicabile per molteplici ragioni, e anche sotto il profilo soggettivo della norma legittima a stipulare le convenzioni ivi previste (diverse da quella di cui trattasi) solo ed esclusivamente «...con le regioni e gli enti locali», e non già e non anche con una società privata come il gestore autostradale;

   il prezzo del servizio (essendo la convenzione non gratuita per Aspi) parrebbe inoltre, da un lato, notevolmente superiore a quello spuntato in sede di procedura a evidenza pubblica con l'attuale prestatore privato del servizio; dall'altro lato, comunque non remunerativo per l'amministrazione, tanto che con circolare prot. 14011 del 26 ottobre 2011, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è espresso in senso fortemente contrario alla stipula di tali atti, essendo la vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco obbligatoriamente da limitarsi ai soli casi previsti dalla legge (luoghi di spettacolo, intrattenimento e aeroporti), mentre in tutti gli altri casi richieste del genere «potranno trovare accoglimento solo in via eccezionale e previa autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica», a valle di istanza debitamente motivata;

   parrebbe inoltre che le modalità di svolgimento del servizio stesso da parte dei vigili del fuoco non consentano in alcun modo l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla Commissione permanente per le gallerie istituita ex articolo 4 del decreto legislativo n. 264/2006: a quanto consta agli interpellanti, infatti, e tra l'altro, stando alla stipulanda convenzione, i vigili del fuoco resterebbero prevalentemente dislocati presso le loro sedi di servizio (quindi in stand by a Genova e Savona), con facoltà di intervenire «nell'intorno dei 10 minuti dall'allertamento dei presidi», laddove la predetta Commissione permanente ha invece imposto la presenza continuativa (h24) di operatori antincendio nell'immediata prossimità dell'ingresso di tutte le gallerie stradali (imbocchi ed uscite) aventi lunghezza superiore a 3.000 metri prive dell'adeguamento richiesto dal richiamato decreto legislativo n. 264/2006, in aggiunta ad altre squadre antincendio che, dislocate sempre in prossimità di altre gallerie devono intervenire obbligatoriamente entro 5 minuti esatti per alcune tipologie di queste o, al massimo, entro 10 minuti esatti per altre tipologie;

   i vigili del fuoco, infine, svolgono quale attività istituzionale anche quella ispettiva, diretta cioè alla verifica dell'osservanza da parte del gestore autostradale del rispetto delle misure compensative volte a mitigare anche il rischio di incendio nelle gallerie, nelle more della loro messa a norma, e nello specifico, tra l'altro, proprio il rispetto dei tempi di intervento succitati –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché: a) sia garantita la sicurezza antincendio delle gallerie nelle more dell'attuazione delle disposizioni sopra citate da parte del gestore autostradale; b) sia assicurata la doverosa terzietà tra controllore e controllato, tanto più considerata la specifica situazione di Aspi e le problematiche già insorte a diversi livelli in ordine al rispetto delle norme e standard manutentivi e di sicurezza della rete autostradale in concessione, con particolare riguardo alle autostrade liguri; c) sia verificata la convenienza della predetta convenzione per l'erario, e la necessità che gli addetti dei vigili del fuoco dislocati a Genova e Savona non siano distolti comunque dall'attività istituzionale che svolgono nell'interesse generale; d) siano verificate le conseguenze sul Piano economico-finanziario (Pef) di Aspi – e quindi sulle tariffe pagate dai cittadini-utenti – scaturenti dal maggior esborso che Aspi paga rispetto al servizio già prestato dall'operatore privato; e) sia tutelata la posizione dei 300 lavoratori di tale operatore, che rischiano di perdere il lavoro in una situazione ligure già molto complessa a causa delle ricadute occupazionali determinate dalla pandemia.
(2-00930) «Cassinelli, Bagnasco».