ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANCA GAVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAILIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2020
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/06/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/06/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 19/06/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00835
presentato da
MANCA Gavino
testo di
Mercoledì 17 giugno 2020, seduta n. 358

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dell'interno, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   l'emergenza sanitaria da COVID-19 e il conseguente lockdown hanno avuto conseguenze economiche sulla vita di cittadini, famiglie e imprese;

   l'emergenza sanitaria, considerata prioritaria nei provvedimenti legislativi e amministrativi del Governo, sta lasciando spazio ad una emergenza, altrettanto grave e devastante, che è quella economica;

   il settore produttivo che sta subendo i maggiori contraccolpi economici e finanziari è il settore del turismo;

   in tale quadro potrebbe pesare negativamente, per alcuni territori, il fatto che su sanità e trasporti siano emesse ordinanze da parte dei presidenti di regione, con misure differenti rispetto al quadro nazionale, come fatto dal presidente della regione Sardegna, ordinanze ripetutamente modificate;

   il Governo ha già opposto un diniego alla proposta della regione autonoma della Sardegna di un filtro sanitario per gli accessi all'isola, con richiesta di una certificazione medica della condizione soggettiva di ciascun passeggero in arrivo a seguito dell'esecuzione di un test, tra quelli accreditati dalle autorità sanitarie nazionali, che attestasse la negatività dello stesso al COVID-19;

   in base all'ordinanza del presidente della regione n. 27 del 2 giugno 2020 tutti i passeggeri in arrivo in Sardegna su linee aeree o marittime sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco tramite l'apposito modulo on line, con la compilazione di un'autodichiarazione per una anamnesi sanitaria;

   in alternativa, la registrazione può essere fatta attraverso l'applicazione «Sardegna Sicura» che ha una funzionalità di contact tracing su base volontaria;

   le citate disposizioni dell'ordinanza della regione Sardegna sollevano talune perplessità sotto il profilo della legittimità dell'atto e del rispetto del riparto di attribuzioni tra Stato e regioni;

   in particolare, l'imposizione con ordinanza del presidente della regione dell'obbligo di registrazione non pare potersi legittimare alla luce del quadro normativo vigente, che riserva a fonti statali la previsione delle misure di contenimento e limitazione della libertà di circolazione, legittimando interventi regionali limitati solo in caso di aggravamento della condizione di rischio sanitario, comunque senza incidenza sulle attività produttive;

   tale riserva statale è espressione di chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa, accompagnata dall'avocazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative, in ragione delle caratteristiche del rischio pandemico, che impongono l'adozione di una strategia di contrasto unitaria a livello statale;

   l'introduzione di misure di contenimento di carattere limitativo della libertà di circolazione, con una fonte che non appare compatibile con il quadro normativo vigente, solleva dunque dubbi di legittimità dell'atto rispetto al principio di sussidiarietà, nonché alla riserva statale esclusiva in materia di profilassi internazionale e, in definitiva, alla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, analogamente a quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere favorevole all'annullamento straordinario dell'ordinanza del sindaco di Messina n. 105 del 2020;

   come nel caso esaminato dal TAR Calabria, l'adozione dell'ordinanza, a seguito del diniego opposto dal Governo alla proposta regionale di introduzione del «passaporto sanitario», solleva perplessità in ordine al rispetto del principio di leale collaborazione;

   il citato obbligo di registrazione comporta, inoltre, un rilevante trattamento di dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, il cui presupposto di liceità è individuato esclusivamente in norme legislative o, nei casi da queste previste, regolamentari, purché con la previsione specifica delle operazioni suscettibili di svolgimento e delle categorie di dati coinvolti;

   dunque, non può ritenersi fonte abilitata l'ordinanza presidenziale regionale, anche in ragione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dei dati personali;

   né, del resto, può a tal fine invocarsi (come invece fa l'atto in questione) l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020, che oltre ad essere stata «superata» da successivi provvedimenti governativi, non può legittimare trattamenti di dati personali (a fortiori se particolari) funzionali ad iniziative regionali carenti di un valido fondamento di liceità –:

   se il Governo non ritenga di valutare l'opportunità di impugnare l'ordinanza in questione, rimettendo alla sede giurisdizionale la valutazione della legittimità delle suindicate previsioni;

   di quali elementi disponga circa l'eventuale effettuazione, da parte della regione Sardegna, della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, doverosa a fronte di un trattamento di dati personali così rilevante in termini qualitativi e quantitativi;

   se non ritenga comunque opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative, anche normative, per:

    a) acquisire la garanzia della gestione corretta delle informazioni in termini di trattamento dei dati personali e sanitari e d'impatto sulla privacy da parte delle regioni;

    b) prevedere la richiesta e il conseguente parere del Garante per la protezione dei dati personali;

    c) prevedere verifiche circa l'adozione di misure di sicurezza per l'app «Sardegna sicura», analogamente a quella nazionale «Immuni»;

    d) far sì che, in un apposito sito, siano evidenziate le caratteristiche dell'applicazione che devono attenersi ai seguenti principi: utilità, accessibilità, accuratezza, privacy, scalabilità e trasparenza.
(2-00835) «Gavino Manca, Frailis, Mura».