ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 349 del 28/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 28/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/05/2020
Stato iter:
25/06/2020
Fasi iter:

RITIRATO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interpellanza 2-00819
presentato da
ROSSINI Emanuela
testo di
Giovedì 28 maggio 2020, seduta n. 349

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   i medici di continuità assistenziale possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   per gli incarichi a tempo indeterminato il regime fiscale da tempo applicato è quello dell'articolo 49 del Tuir (quello dei subordinati). Per gli incarichi a tempo determinato il problema si è posto recentemente per gli indubbi vantaggi fiscali del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, valevole per i lavoratori autonomi;

   dopo l'introduzione di tale nuovo regime, in molte regioni si è ritenuto di applicare tale regime previsto per il lavoro autonomo, ai titolari di questi incarichi provvisori o di sostituzione, determinando un netto finale mensile ben superiore a quello dei titolari a tempo indeterminato di circa cinquecento euro. Se l'emolumento mensile medio netto è di circa 2.500 euro, con il regime forfettario più vantaggioso, la riduzione dovuta al cambio di regime fiscale è drastica, soprattutto per chi ha da poco iniziato la professione medica;

   a tale regime fiscale hanno fatto riferimento quasi tutti i giovani medici al momento dell'accettazione dei primi incarichi professionali provvisori e di sostituzione nei servizi di continuità assistenziale;

   ora a distanza di parecchi mesi è stata posta in dubbio, da parte delle aziende sanitarie, la possibilità di applicare tale regime forfettario a questa categoria di medici precari ed in maniera non omogenea sul territorio italiano sono state adottate le più diverse soluzioni. In molte Asl è scelto di chiedere pareri esterni e qualcuna ha fatto interpello all'Agenzia delle entrate;

   giova ricordare che il medico di continuità assistenziale non è assunto come dipendente ma come medico convenzionato; non ha diritto a malattia, ferie remunerate e Tfr e versa i propri contributi all'Enpam. Quindi giuridicamente non è inquadrato come lavoratore subordinato;

   a ciò si aggiunga che le trattative in corso sul rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale di categoria portano ad un ruolo unico, in cui confluiranno sia i medici di assistenza primaria (i cosiddetti medici di famiglia o di base) sia i medici di continuità assistenziale, come prevede già il cosiddetto decreto Balduzzi. Quindi eventuali differenze, dal punto di vista fiscale, avrebbero poche motivazioni per continuare a sussistere. Infatti, i medici di famiglia sono considerati pacificamente, da tempo, lavoratori autonomi, anche dal punto di vista fiscale;

   tuttavia, l'Agenzia delle entrate, quando è stata interpellata in passato, ha sempre ritenuto applicabile ai medici di continuità assistenziale il trattamento fiscale dei subordinati. Ora il problema è divenuto di nuovo attuale, perché i vecchi pareri o risposte o consulenze riguardavano le norme fiscali antecedenti il nuovo regime forfettario per cui molte Asl hanno riconosciuto tale regime a chi lo chiedeva, in assenza di chiarimenti specifici e probabilmente ritenendolo vantaggioso per attirare medici nel proprio territorio;

   tuttavia, pare che le prime risposte pervenute siano negative e quindi suggeriscano di applicare il regime fiscale degli incaricati a tempo indeterminato e cioè, quello dei subordinati. In realtà, non solo continuano a permanere dubbi sull'applicazione di tale regime agli incaricati a tempo indeterminato, ma diventano più forti nel caso di incarico provvisorio o per sostituzione, per sua natura precario e privo di quelle tutele e di quei vincoli tipici della subordinazione;

   le conseguenze economiche di tali posizione dell'Agenzia delle entrate sono impattanti per i bilanci economici di questi giovani medici, magari al primo incarico e magari in ruoli a rischio in prima linea con il Covid-19. A breve dovranno restituire le maggiori somme percepite con il paradosso di vedersi azzerati completamente i prossimi pagamenti mensili –:

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per scongiurare l'instaurarsi di contenziosi in materia, in caso di richiesta di restituzione di somme versate, e/o per agevolare dal punto di vista fiscale questi giovani lavoratori che si rendono disponibili per gli incarichi più scomodi, come quelli a tempo determinato nella continuità assistenziale nelle zone meno appetibili del territorio, introducendo una sanatoria per il passato e prevedendo la qualificazione di detta tipologia di lavoro quale lavoro autonomo dal punto di vista fiscale, almeno per gli incarichi a tempo determinato per il primo triennio lavorativo degli under 30.
(2-00819) «Emanuela Rossini».