ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00816

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 348 del 27/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 27/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00816
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   dall'anno 2002 in Italia non è possibile sperimentare in campo aperto piante geneticamente modificate (Ogm) a causa della mancata applicazione delle direttive europee da parte dello Stato italiano;

   la sperimentazione in pieno campo aperto è un passaggio indispensabile per testare, in condizioni comunque controllate, l'efficacia e la sicurezza ambientale di una nuova varietà di pianta;

   mentre la sperimentazione progredisce nel resto del mondo, in Italia i ricercatori sono costretti a limitare i loro studi alla messa a punto di protocolli di modificazione genetica in laboratorio o al massimo, limitatamente ad alcune piante erbacee, in celle climatiche, senza poter quindi valutare il risultato finale delle loro ricerche. Ciò comporta un vantaggio per i gruppi di ricerca stranieri, siano essi privati o pubblici, sia in termini di benefici economici, sia di sviluppo di nuove tecnologie, nonché di nuove piante capaci di rendere i sistemi produttivi più efficienti e a basso impatto, con colture più sicure per l'ambiente e per i consumatori;

   l'innovazione genetica è fondamentale per la salvaguardia dei nostri sistemi agricoli sempre più affetti dai cambiamenti climatici e dalla diffusione di nuove malattie. Per affrontare queste emergenze e garantire la sostenibilità della nostra agricoltura è fondamentale migliorare l'efficienza delle piante in tempi rapidi, avvalendosi di tutte le tecnologie disponibili, comprese le biotecnologie applicate. Fra queste ultime, transgenesi, cisgenesi e genome editing risultano essere, ognuna con le sue peculiarità, tecnologie complementari e tutte necessarie per un miglioramento genetico vegetale più rapido, efficace ed efficiente rispetto alle sole tecniche classiche (incrocio, selezione, induzione di mutazioni casuali);

   la mancata applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento della direttiva 2001/18/CE, ha provocato il completo blocco della sperimentazione in pieno campo da quasi 20 anni delle numerose piante geneticamente modificate ottenute dalla ricerca pubblica italiana, oscurando di fatto la conoscenza sui potenziali benefici e la valutazione dei rischi dei nuovi prodotti biotecnologici;

   una delle cause della mancata applicazione della normativa europea è stato il fatto che il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica», ha operato un'invasione della competenza esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura; infatti successivamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 116/2006 ha chiarito che la coltivazione a fini produttivi è di competenza esclusiva delle Regioni ed ha dichiarato illegittime buona parte delle norme contenute nel decreto-legge n. 279 del 2004 convertito in legge n. 5 del 2005;

   riguardo a ricerca e sperimentazione, le regioni hanno partecipato al «Comitato tecnico di coordinamento» istituito con decreto ministeriale 19 gennaio 2005 per redigere i protocolli tecnici (per actinidia, agrumi, ciliegio dolce, fragola, mais, melanzana, olivo, pomodoro, vite, riso) per la gestione del rischio per l'agro biodiversità in caso di specie geneticamente modificate a scopi sperimentali. Detti protocolli non sono poi stati approvati dallo Stato e quindi tutta la ricerca in campo sugli Ogm è bloccata da diversi anni;

   la direttiva in materia di Ogm e il decreto legislativo di recepimento sopra citati già prevedono tutte le norme necessarie per condurre le prove sperimentali in sicurezza, così come vengono effettuate in tutti gli altri Paesi europei. I protocolli sperimentali previsti dal cosiddetto «decreto Alemanno» del 2005, richiesti solo nel nostro Paese, risultano quindi inutili e inappropriati;

   i cittadini del nostro Paese hanno il diritto di conoscere i benefici che i prodotti biotecnologici possono offrire per migliorare l'efficienza dei sistemi di coltivazione, per ridurre l'impatto dei sistemi agricoli sull'ambiente e per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti, anche quelli di interesse locale. Ciò sarà possibile solo se saranno mostrati i risultati della ricerca nazionale nel settore biotecnologico direttamente a agricoltori, operatori tecnici, comunicatori e consumatori;

   l'autorizzazione a nuove sperimentazioni in campo aperto con piante Ogm, molte delle quali giacciono da molti anni presso i diversi laboratori italiani, permetterebbe ai gruppi di ricerca accademica o privata di mostrare come queste tecnologie offrano soluzioni utili a rendere più sostenibili e sicure le nostre filiere agricole. Continuare a negare la sperimentazione in pieno campo comporta uno spreco di risorse e la perdita di competenze scientifiche, compresa la capacità di controllo da parte della ricerca pubblica italiana su quella privata straniera;

   inoltre, la mancata introduzione di nuovi prodotti migliorati per qualità e quantità costringe il nostro Paese, come avviene da molti anni, ad acquistarli oltre oceano a prezzi maggiorati, con perdita di lavoro e di reddito da parte delle nostre aziende agricole –:

   se il Governo non intenda avviare le procedure per permettere la sperimentazione in pieno campo di piante Ogm ottenute da diversi laboratori di ricerca pubblici (Università, Cnr, Crea) e privati italiani e quali iniziative intenda adottare al fine di semplificare la procedura di autorizzazione delle notifiche di sperimentazione (notifiche di tipo B), secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 224 del 2003, nel rispetto della direttiva 2001/18/CE e delle linee guida proposte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).
(2-00816) «Magi».