ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00759

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 27/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/12/2020

Atto Camera

Interpellanza 2-00759
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 indica i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;

   i comuni italiani hanno emanato ordinanze con criteri di distribuzione dei fondi non omogenei che escludono categorie intere di cittadini a partire dalla residenza anagrafica, con conseguente esclusione dal beneficio dei soggetti senza fissa dimora che sono anch'essi in condizione di particolare bisogno o dei richiedenti asilo che, in conseguenza dell'entrata in vigore del primo «decreto sicurezza», non vengono iscritti all'anagrafe dalla maggior parte dei comuni, pur avendo comunque diritto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ad accedere ai servizi erogati sul territorio, nonché delle persone temporaneamente presenti nei territori comunali a seguito dell'impossibilità a lasciare i territori e dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea privi di un titolo di soggiorno in corso di validità, che in questa particolare situazione non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro Paese, stante il blocco della mobilità internazionale e l'indisponibilità dei Paesi di origine a riammetterli nel territorio. Persone «irregolari», ma di fatto costrette a restare nel nostro Paese, i quali, a causa dell'emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori, subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco;

   a questi criteri nelle ordinanze sindacali se ne sono aggiunti molti altri che comprendono le più svariate richieste, dal contratto di possesso o di affitto dell'abitazione all'autocertificazione penale;

   moltissime ordinanze, a giudizio dell'interpellante, violano le «Linee guida in materia di interventi di solidarietà alimentare in esecuzione all'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della protezione civile» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le pari opportunità;

   il quotidiano La provincia di Lecco in data 5 aprile 2020 in un articolo segnalava che l'amministrazione di Dervio (LC), nella delibera di indicazione dei criteri di distribuzione dei contributi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, ha escluso chi ha commesso alcune tipologie di reato ed è ai domiciliari e i suoi familiari. Allo scopo ha inserito nell'autocertificazione una voce apposita: «nel nucleo famigliare non vi sono persone condannate, con sentenza passata in giudicato, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, per associazione mafiosa e per reati in materia di evasione fiscale», annunciando anche controlli di verifica nel casellario giudiziario;

   tale decisione è, secondo l'interpellante, assolutamente incostituzionale e travalica i poteri dell'amministrazione comunale, oltre a violare le disposizioni governative contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato e la sentenza della Corte di giustizia del 14 aprile 2005, causa C-157/2003 che, di fatto, impedisce alle amministrazioni di chiedere dei documenti aggiuntivi rispetto quelli previsti dalla normativa;

   in data 6 aprile 2020 l'associazione Certi diritti segnalava al prefetto di Lecco via pec tale situazione chiedendo un intervento immediato, a quanto consta all'interpellante, senza ricevere alcun riscontro;

   trattandosi di un intervento emergenziale volto a rispondere alle difficoltà contingenti derivanti dalla pandemia, esso deve inevitabilmente essere rivolto a tutti coloro che abbiano subito gli effetti della stessa, indipendentemente dalla nazionalità e dal titolo di soggiorno o dalla residenza anagrafica: la stessa ordinanza citata fa riferimento alla «solidarietà alimentare», evidenziando quindi la connessione con esigenze minime di sopravvivenza che attengono ai diritti fondamentali della persona e che pertanto, nel caso di persone migranti, rientrano nella previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico sull'immigrazione a norma del quale «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana» –:

   quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende assumere per ovviare alla disparità di trattamento tra cittadini italiani e non e tra gli stessi cittadini italiani in situazioni di grande vulnerabilità e difficoltà economiche determinate da ordinanze comunali che, ad avviso dell'interpellante, si pongono in contrasto con gli obiettivi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020;

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per salvaguardare i principi cardine del nostro ordinamento, oltre che esigenze minime di equità e ragionevolezza, anche valutando la sussistenza dei presupposti per il ricorso ai poteri di cui all'articolo 138 del TUEL.
(2-00759) «Magi».