ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00640

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00640
presentato da
LOMBARDO Antonio
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la normativa europea autorizza l'uso in agricoltura convenzionale di un fungicida denominato Fosetil la cui misura massima di utilizzo – fissata dal regolamento (CE) n. 396 del 2005 – è data dalla somma del fungicida e dell'acido fosfonico e dei suoi sali; per accertare il rispetto dei limiti di legge sarà, pertanto, necessario accertare la presenza sia del Fosetil o acido etilfosfonico sia del citato acido fosfonico o acido fosforoso (da trasformare in Fosetil tramite la formula 1.343/acido fosfonico prima di sommarlo al fungicida);

   l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889 del 2008 contiene un elenco degli antiparassitari e dei prodotti fitosanitari ammessi a norma del Regolamento (CEE) n. 2092 del 1991 e autorizzati a norma del Regolamento (CE) n. 834 del 2007; in agricoltura biologica, i residui fitosanitari non elencati nel sopradetto allegato, possono avere un residuo massimo di 0,01 mg/kg;

   con decreto del 13 gennaio 2011 «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica», lo Stato ha regolamentato la presenza dei residui fitosanitari, definendo un residuo di 0,01 mg/kg come limite massimo al di sopra del quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico;

   a livello comunitario, considerato che la presenza di acido fosfonico o acido fosforoso può essere spesso originata da fenomeni chimici naturali che non implicano necessariamente l'utilizzo di sostanze vietate, il citato limite di legge di 0,01 mg/kg si applica unicamente al contenuto di Fosetil;

   in mancanza di indicazioni relative alla presenza del solo acido fosfonico, i Paesi europei hanno stabilito valori guida interni per questo residuo: l'ente di certificazione del biologico tedesco, Bundesverband Naturkost Naturwaren, fissa la soglia numerica a 0,05 mg/kg;

   in Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Accredia hanno stabilito che la presenza dell'acido fosfonico è considerata un «falso positivo», come si legge nel regolamento tecnico RT-16 (revisione 4): «un altro problema di falso positivo che può presentarsi su diverse matrici si riscontra nella determinazione del Fosetil. Tale analisi viene condotta ricercando sia acido etilfosfonico che acido fosforoso. La presenza di quest'ultimo acido può derivare, oltre che da trattamenti con Fosetil anche dall'impiego di trattamenti fogliari a base di fosforo, pertanto per attribuire la positività a residui di Fosetil, è necessario che risultino presenti sia acido etilfosfonico che acido fosforoso». Da ciò ne deriva che il vino che presenta unicamente contenuto di acido fosfonico deve essere considerato biologico, senza ulteriori controlli;

   di fronte all'alto numero di falsi positivi registrati, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha avviato il progetto «Strumenti per la risoluzione dell'emergenza fosfiti nei prodotti ortofrutticoli biologici, BIOFOSF», coordinato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea): è stato dimostrato che la presenza di residui di Fosetil e acido fosfonico può essere dovuta all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica ch li contengono come contaminanti non dichiarati;

   al progetto Biofosf è seguito uno studio denominato Biofosf Wine «Strumenti per la risoluzione dell'emergenza fosfiti in uve e vini biologici» con il quale si è inteso studiare i vari passaggi della catena di produzione vitivinicola al fine di comprendere l'origine delle positività di acido fosfonico riscontrate, tenendo conto di tutte le possibili fonti di contaminazione. Il progetto intende, altresì, chiarire la presenza di residui del fungicida Folpet nel vino biologico, valutando il suo principale prodotto di degradazione, la ftalimmide;

   in data 5 novembre 2018 l'Accredia pubblicava una nuova versione (revisione 5) del documento RT-16, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, in materia di prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di controllo che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del 2007;

   in data 13 novembre 2018, l'Accredia pubblicava la circolare informativa n. 17 del 2018 – Pubblicazione della revisione 5 del documento RT-16, ove si legge: «In merito all'applicazione dell'Allegato II, paragrafo 1.2, relativo ai prodotti ortofrutticoli biologici, vi informiamo che per i raccolti 2019 di prodotti ortofrutticoli, inclusi se del caso i relativi prodotti trasformati, il cui ciclo produttivo è iniziato nel 2018, il punto relativo all'acido fosfonico non è da considerarsi vincolante»;

   le circolari dell'Accredia si rivolgono agli organismi di certificazione accreditati per il rilascio di attestazioni di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del 2007;

   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non si è ancora pronunciato in merito alla posizione espressa da Accredia –:

   quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda promuovere per chiarire, se del caso con apposita circolare, quale sia il limite massimo dei residui di Fosetil o acido etilfosfonico e di acido fosforoso consentito per i prodotti biologici, ivi compresi i vini biologici.
(2-00640) «Lombardo, Sportiello, Parentela, Lovecchio, Maglione, Del Sesto, Martinciglio».