ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00607

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 23/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 23/12/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00607
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il 13 febbraio 2017 presso la clinica «Pyramids Hospital del Cairo» è nato A.L. figlio di cittadina italiana temporaneamente in territorio egiziano per motivi lavorativi e residente in Italia;

   la signora in questione risultava separata dal 27 novembre 2014 (ora divorziata);

   la signora S.L., dopo numerosi tentativi presso le istituzioni egiziane, non ha ottenuto la registrazione della nascita del bambino in quanto lo stesso è nato al di fuori di un legame legittimo di matrimonio riconosciuto dalle autorità egiziane. Quindi è stato per lei impossibile trascrivere nel registro il bambino come figlio di un «unico genitore»;

   S.L. si è rivolta in più occasioni al consolato italiano chiedendo la registrazione della nascita del figlio, senza ottenere, a quanto consta all'interrogante, la doverosa attenzione né alcuna risposta in merito;

   il regolamento di stato civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede espressamente, all'articolo 15, che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero siano rese all'autorità consolare;

   le dichiarazioni di cui al paragrafo soprastante, che a norma di legge devono essere fatte secondo la legge locale ed emesse dalle autorità locali competenti, non trovano applicazione nel caso in questione in quanto le autorità competenti, a quanto risulta all'interrogante, non si attivano affinché tale dichiarazione di nascita sia resa;

   il punto 5.3 del Massimario dell'ufficiale dello Stato Civile recita: «A norma dell'articolo 33 della legge n. 218 del 1995, lo status di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio stesso al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare i presupposti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status, per il cittadino italiano che nasce all'estero in un paese di cui abbia anche la cittadinanza, dipende dagli atti e provvedimenti accertativi dello Stato di nascita, la cui validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (legge del luogo di formazione dell'atto), purché il diritto straniero li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano. Ciò, anche con riguardo alla circostanza che la formazione detratto possa essere avvenuta in modo tardivo (come peraltro ammesso anche nel nostro ordinamento dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) e la relativa dichiarazione sia stata rilasciata da un terzo»;

   il regolamento di stato civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede espressamente, all'articolo 15: «1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare»;

   nel caso in questione il secondo comma del suddetto articolo non trova applicazione poiché le autorità locali competenti non impongono, anzi vietano che tale dichiarazione di nascita sia resa, dovendo quindi trovare applicazione necessariamente il comma 1 al fine di adempiere all'obbligo di dichiarare la nascita del proprio figlio e garantirgli lo status e i relativi diritti di rango costituzionale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

   la normativa egiziana è palesemente contrastante con le linee fondamentali che caratterizzano l'ordinamento italiano;

   l'Italia ha inoltre ratificato, con legge n. 176 del 27 maggio 1991, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che all'articolo 7.1 recita: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza»;

   la signora in questione attualmente soggiornerebbe irregolarmente in Egitto perché, a causa del mancato riconoscimento del figlio, anche se il suo permesso di soggiorno è scaduto da tempo, non può ritornare in Italia abbandonando il minore; inoltre, le sue condizioni economiche sono disperate, non svolgendo alcuna attività lavorativa a causa della mancanza di permesso di soggiorno;

   nonostante le richieste alla sede consolare del Cairo, indirizzate per conoscenza anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inoltrate dalla signora, supportata negli ultimi mesi anche dall'associazione «Certi diritti», nessuna risposta è giunta;

   ogni procedimento amministrativo presuppone, nel rispetto delle leggi n. 141 e n. 241 del 1990, la formulazione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento scritto –:

   se il Governo sia a conoscenza delle richieste fatte pervenire dalla signora S.L. alla delegazione italiana al Cairo e per conoscenza allo stesso dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   se non stia valutando di adottare le iniziative di competenza volte a prevenire casi analoghi e a risolvere quello summenzionato, dando disposizione al Consolato sopra citato di provvedere a tutti gli adempimenti volti alla registrazione anagrafica del bambino – ex decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 – e al conseguente rilascio della carta di identità indispensabile per il ritorno in Italia di S.L. con il figlio A.L.;

   se il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia adottato o intenda adottare le iniziative di competenza affinché la sede consolare del Cairo rispetti pienamente la normativa e le competenze ad essa attribuite.
(2-00607) «Magi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto degli stranieri

diritti del bambino

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